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di Paolo Ballanti - 26 Settembre 2019
E’ possibile richiedere l’anticipo TFR per ristrutturazione? Se sì, come fare e qual è l’iter da seguire? Il TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, è un elemento retributivo che matura per ogni mese di lavoro, ma è destinato ad essere erogato solo alla fine del rapporto di lavoro. Esistono tuttavia alcune eccezioni fra cui ad esempio la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, il pignoramento del TFR o l’anticipo del TFR.
In particolare, l’anticipazione del TFR può essere chiesta dal dipendente solo al ricorrere di precisi requisiti soggettivi (ad esempio anzianità di servizio) e causali (acquisto prima casa o spese sanitarie). Sull’acquisto prima casa (e più in generale sulle motivazioni che giustificano l’anticipo) la giurisprudenza, sia di Cassazione che di merito, è intervenuta negli anni per ampliare lo spettro delle ipotesi in cui l’azienda è tenuta a concedere l’anticipo. Tra queste, l’ammissibilità delle spese di ristrutturazione per la prima casa del dipendente o dei figli. Analizziamo nel dettaglio quest’ultimo aspetto.
La normativa concede l’anticipo tfr per:
Leggi anche: Anticipo TFR: richiesta, calcolo e disciplina
Per prima casa si intende un immobile destinato alla normale abitazione e residenza del richiedente e della sua famiglia.
Negli anni la giurisprudenza ha ampliato la casistica riconoscendo il diritto all’anticipo TFR in caso di acquisto:
Al contrario, le sentenze hanno escluso il diritto all’anticipazione quando le somme sono destinate a:
Sempre in merito alla prima casa del dipendente o del figlio è possibile concedere l’anticipazione del TFR per ristrutturazione.
L’anticipazione del TFR anche in questo caso può essere concessa nel limite massimo del 70% di quanto maturato fino alla data della richiesta. Questa può essere richiesta per le spese di ristrutturazione della prima casa (propria o dei figli) a patto che le stesse siano indispensabili per l’abitabilità dell’edificio. Si escludono ad esempio gli interventi di:
E’ fondamentale pertanto che il dipendente, nella richiesta scritta di anticipo, motivi la necessità delle spese di ristrutturazione, allegando:
L’azienda, una volta ricevuta la richiesta, dovrà valutarla e pronunciarsi in merito. La decisione dev’essere comunicata al dipendente in forma scritta, motivandola sia in caso di esito positivo che negativo.
In particolare l’azienda, in un’ottica di parità di trattamento tra i dipendenti, dovrà analizzare la decisione presa in passato per casi analoghi.
Per ottenere l’anticipo TFR per la ristrutturazione della prima casa, così come per gli altri tipi di richiesta, il dipendente deve presentare apposita richiesta scritta all’azienda, in cui riportare le motivazioni che giustificano l’erogazione delle somme. La comunicazione dev’essere datata e firmata dal dipendente e sottoscritta per ricevuta dal datore.
Parimenti, la decisione sulla liquidazione o meno dell’anticipo dovrà essere comunicata al dipendente per iscritto.
A seconda delle motivazioni, alla richiesta si deve allegare la seguente documentazione:
Infine, al dipendente che in maniera fraudolenta utilizzi le somme ottenute con l’anticipo tfr per scopi diversi da quelli dichiarati, l’azienda può intimare la restituzione dell’intero importo o il risarcimento dei danni.
Oltre al ricorrere delle motivazioni citate, la legge concede l’anticipo TFR solo a chi ha almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore.
Il dipendente può ottenere le somme citate solo una volta nel corso del rapporto di lavoro.
Non solo, sempre la normativa dispone che il datore possa dar corso alle richieste di anticipazione nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque nel rispetto del 4% del numero totale dei dipendenti. L’ammontare della forza lavoro da prendere in considerazione è quella presente all’inizio dell’anno di riferimento.
Le richieste di anticipazione del TFR devono essere soddisfatte dall’azienda nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, a meno che il CCNL applicato non disponga diversamente.
Il CCNL applicato (o il contratto aziendale) può prevedere ulteriori casistiche per l’anticipo del TFR.
Infine gli usi aziendali o gli accordi individuali azienda – dipendente possono prevedere condizioni di maggior favore relative alle causali, alla percentuale massima erogabile, all’anzianità di servizio, al numero di richieste cui dar corso.