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di Paolo Ballanti - 15 Marzo 2019
Quando è giustificata l’assenza alla visita fiscale di controllo disposta dall’INPS o dall’azienda? Il dipendente in malattia è soggetto alle visite di controllo degli enti preposti; per questa ragione è tenuto a rispettare determinate fasce orarie di reperibilità durante le quali non può allontanarsi dal proprio domicilio per dare la possibilità all’INPS di effettuare gli accertamenti medico legali.
Dal momento che il lavoratore è comunque retribuito pur non essendo al lavoro, il datore e l’INPS possono controllare l’effettiva esistenza dello stato di malattia. L’Ente preposto alle visite mediche di controllo domiciliare è l’INPS stessa attraverso il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) attivo dal 1° settembre 2017.
Tuttavia può capitare che il lavoratore si allontani dal domicilio durante questi orari e risulti assente alla visita fiscale. Vediamo quindi in breve quali sono gli orari da rispettare e quali sono le motivazioni valide perchè l’assenza non porti nessuna conseguenza di tipo economico o disciplinare.
Per permettere di verificare lo stato di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile in determinate fasce orarie presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale per tutta la durata di malattia.
Gli orari delle visite fiscali sono i seguenti:
Tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi.
L’assenza ingiustificata alla visita di controllo ha importanti conseguenze economiche:
Esistono tuttavia delle ipotesi in cui l’assenza alla visita è giustificata e non genera pertanto alcuna sanzione da parte dell’INPS.
Vediamole nel dettaglio.
L’assenza è giustificata quando è dovuta a:
E’ giustificato motivo di assenza alla visita di controllo:
In generale si tratta di ogni serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.
La giurisprudenza ha individuato altri casi di assenza giustificata alla visita di controllo:
Il dipendente non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità quando è assente a causa di:
L’orientamento della Giurisprudenza ritiene giustificato l’esonero dalla reperibilità anche in caso di patologie psichiche, come ad esempio la depressione.
In caso di assenza del dipendente alla visita di controllo non è necessario che questi informi preventivamente l’azienda e l’INPS.
Il dipendente deve limitarsi a fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita.
E’ tuttavia valida e dev’essere osservata la disposizione del CCNL che preveda l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all’azienda la propria assenza durante le fasce orarie di reperibilità. Tale adempimento ha tuttavia valore ai soli fini del trattamento di malattia totalmente a carico del datore.
Oltre alle citate conseguenze economiche da parte dell’INPS, l’assenza ingiustificata alle visite di controllo configura un’inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro tale da portare, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa.
In particolare, la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 24681/2016) ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente reo di essersi ripetutamente assentato dalle visite di controllo. Questo anche dopo l’applicazione della prima sanzione (multa) e di quelle successive (sospensione dal servizio).
Nella valutazione della legittimità del licenziamento entrano in gioco anche le mansioni assegnate al lavoratore assente. Nel caso in questione il lavoratore assente era preposto ad un ufficio con funzioni di coordinamento di altri dipendenti.
Leggi anche: Assenza alla visita fiscale INPS, sanzioni economiche e disciplinari
L’eventuale licenziamento comminato dall’azienda non richiede necessariamente la previsione di una tale ipotesi all’interno del codice disciplinare.
Il codice è invece indispensabile se l’azienda intende adottare una misura conservativa.
In caso di contrasto tra il certificato del medico curante e quello del medico di controllo non è obbligatorio accettare automaticamente il secondo.
Se il dipendente sottoposto a visita fiscale non accetta il certificato del medico di controllo, deve farne menzione immediatamente al medico stesso che lo riporterà sul referto.
Il giudizio definitivo su quale dei due certificati prevalga spetta al coordinare sanitario della sede INPS territorialmente competente. In pendenza di giudizio, il dipendente potrà comportarsi come prescritto dal medico curante.
Non è infine da considerarsi assenza ingiustificata l’omessa ripresa dell’attività lavorativa nella data riportata dal medico di controllo, che ha modificato la prognosi del medico curante (se il dipendente non ha accettato il responso del medico di controllo).
Se l’INPS dispone d’ufficio le visite di controllo, lo stesso non può dirsi dell’azienda. Questa infatti deve presentare apposita richiesta in via telematica accedendo al portale INPS, servizio “Richiesta visita medica di controllo”.
Una volta effettuata la visita, il medico redige un apposito verbale informatico di cui una copia è rilasciata al dipendente. Il verbale viene poi inviato all’INPS e reso disponibile all’azienda per la consultazione.