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Classificazione del personale: categoria, qualifica e mansioni

La classificazione del personale in azienda ha effetti sulla retribuzione ed altri elementi; ecco cosa si intende per categoria, qualifica e mansioni


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di - 4 Gennaio 2019

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro assegna al dipendente un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale, identificato con categoria, qualifica, mansioni, da cui discendono tutta una serie di conseguenze economiche e normative. La retribuzione è diversa a seconda dei compiti affidati al dipendente: maggiori sono le responsabilità, le difficoltà, la specializzazione e le competenze richieste più alti sono gli stipendi. Sono i contratti collettivi a stabilire i livelli retributivi.

Per farlo, adottano un sistema di classificazione del personale basato su tre diversi livelli, che operano come contenitori: si passa dal più grande (le categorie legali) passando al successivo (qualifiche contrattuali) per arrivare all’ultimo livello, quello che identifica i compiti concretamente svolti dal dipendente (mansioni).

Oltre ai citati riflessi sulla retribuzione, la classificazione del personale impatta su altri aspetti della gestione del personale, tra cui:

Considerata l’importanza che riveste il concetto di “ruolo” (soprattutto in termini di professionalità acquisita e di dignità della persona), la legge è intervenuta per limitare il potere del datore di mutare nel corso del rapporto i compiti e la collocazione aziendale del dipendente.

Vediamo nello specifico tutto ciò che c’è da sapere sulla classificazione del personale.

Classificazione del personale: categoria, qualifica e mansioni

Passiamo ora a i vari tipi di classificazione del personale, per comprendere cosa si intende per categoria, qualifica e mansione del lavoratore subordinato.

Le categorie legali

La categoria legale è il primo bivio da affrontare per una corretta classificazione del personale. Si chiamano “legali” perché è il codice civile ad individuarle (art. 2095), sono quattro:

La figura del dirigente si caratterizza per essere generalmente preposto alla gestione dell’intera azienda o, per le realtà più strutturate, ad un ramo autonomo di essa, rispondendo unicamente all’organo amministrativo e/o al legale rappresentante.

I quadri si collocano tra i dirigenti e gli impiegati, ma ad essi si applica la disciplina prevista per questi ultimi a meno che il contratto collettivo applicato non disponga diversamente. A differenza degli impiegati, tuttavia, i quadri svolgono con continuità delle funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali, solitamente individuabili nella gestione di un ufficio o reparto, in posizione subordinata rispetto al dirigente, all’organo amministrativo e alla proprietà.

Con il termine impiegati si intendono quei dipendenti che svolgono la loro attività in collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e quadri, esclusa ogni prestazione di semplice manodopera.

Gli operai infine collaborano nell’attività d’impresa svolgendo compiti generalmente di tipo manuale ed esecutivo.

Le qualifiche contrattuali

La qualifica contrattuale è il secondo gradino nella classificazione del personale. Chiarita l’appartenenza del dipendente ad una delle quattro categorie legali, è tempo di stabilire la qualifica, da intendersi come un insieme di mansioni tra loro accumunate dal medesimo livello di specializzazione, responsabilità e difficoltà del ruolo ricoperto.

Si definiscono “contrattuali” perché sono individuate dai singoli contratti collettivi, che ad ogni qualifica fanno corrispondere un determinato trattamento economico (si parla a tal proposito di livelli retributivi).

Prendiamo ad esempio il CCNL Metalmeccanici – Industria. Questo individua la qualifica di “impiegato d’ordine” che raggruppa tutti quei lavoratori con compiti che prevedono una mera attuazione della volontà dei superiori gerarchici senza alcuna autonomia decisionale. Il CCNL attribuisce ai dipendenti con questa qualifica i livelli retributivi 2, 3 e 4 ognuno con un diverso trattamento economico:

L’attribuzione all’impiegato di concetto del livello 2 rispetto al 3 o al 4 è frutto di una scelta del datore di lavoro o di chi per lui gestisce il personale e determinata da una serie di fattori tra cui i più importanti sono il compito concretamente svolto (la cosiddetta “mansione”), l’esperienza pregressa nel ruolo, le attitudini professionali e le competenze tecniche e scolastiche acquisite

Le mansioni

Le mansione identificano l’insieme dei compiti affidati al dipendente. E’ l’ultimo gradino della scala di classificazione del personale. Una volta chiarita la categoria legale e la qualifica contrattuale, la mansione ha la funzione di identificare cosa in concreto fa il dipendente. Questa, come detto sopra, è altresì utile per individuare il livello retributivo. Riprendendo l’esempio precedente, ipotizziamo che il dipendente venga assunto per ricoprire la mansione di “addetto ufficio acquisti” con funzioni di mera attuazione delle direttive del responsabile dell’ufficio. Il soggetto ha già un’esperienza pregressa nel ruolo di 3 anni. In considerazione di quanto detto, la sua classificazione sarebbe:

La mansione “addetto ufficio acquisti” raggruppa tutta una serie di compiti quali ad esempio:

Assegnazione delle mansioni

La legge (art. 2103 c. 1 codice civile) stabilisce che il lavoratore dev’essere adibito alla mansione per cui è stato assunto, quella cioè indicata nel contratto di lavoro insieme al livello retributivo.

E’ ammessa l’attribuzione di più mansioni (cosiddette “mansioni promiscue”), anche se appartenenti a livelli contrattuali diversi. In questo caso, il trattamento spettante si individua sulla base della mansione prevalente sia a livello quantitativo (il tempo dedicato) che qualitativo (la rilevanza sul piano professionale).

Le modifiche in corso di rapporto

Le mansioni attribuite in sede di assunzione possono essere modificate nel corso del rapporto. In particolare, il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte (art. 2103 codice civile). Riprendendo l’esempio precedente, il dipendente “addetto all’ufficio acquisti” può essere adibito alla mansione di “addetto al recupero crediti”; se questa rientra però nel livello 3 e nella categoria impiegatizia.

Al dipendente possono essere altresì attribuite mansioni superiori in via permanente o temporanea; da intendersi come quelle appartenenti ad un livello retributivo superiore (che dev’essere di conseguenza riconosciuto). L’assegnazione può essere temporanea:

L’assegnazione a mansioni inferiori è in generale vietata, eccezion fatta per le ipotesi:

In entrambi i casi le nuove mansioni possono appartenere ad un livello retributivo inferiore; mantenendo però inalterato l’inquadramento e il trattamento economico relativo alle mansioni originarie a patto che la categoria legale non cambi.

Al di fuori di quanto citato, per mutare in senso peggiorativo categoria legale, mansioni, livello di inquadramento e relativa retribuzione, datore e dipendente devono concludere un apposito accordo individuale presso una sede “protetta” o le commissioni di certificazione.

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