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CCNL Metalmeccanici Industria, aspettativa e congedo straordinario

CCNL Metalmeccanici Industria: aspettativa e congedo straordinario nell'industria metalmeccanica privata e installazione di impianti.


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di - 16 Febbraio 2017

Proseguendo la trattazione del CCNL Metalmeccanici Industria con la guida odierna vediamo in breve aspettativa e congedo straordinario per eventi e cause particolari.

Abbiamo visto che ai sensi del art. 10, sezione IV, Titolo VI, del CCNL Metalmeccanici Industria sono previsti dei permessi retribuiti per eventi e cause particolari, spettano cioè 3 giorni all’anno per il decesso o la grave infermità di un familiare.

Sempre all’interno dell’area dedicata ad assenze, tutele e permessi, troviamo il successivo art. 11 che disciplina l’aspettativa e i congedi relativi ad eventi e cause particolari. Vediamo di cosa si tratta.

Trattandosi di una descrizione non esaustiva ai fini della sintesi, per un esame più completo e approfondito si rimanda al testo integrale del CCNL.

Leggi anche: Permessi nel CCNL Metalmeccanici Industria per eventi e cause particolari

CCNL Metalmeccanici Industria, aspettativa

A partire da 10 anni di anzianità di servizio è possibile richiedere, per una sola volta, un periodo di aspettativa minimo di 1 mese e massimo di 6 comunque non frazionabili. In caso di richiesta per attività di volontariato l’anzianità di servizio minima necessaria è di 7 anni.

Il lavoratore o la lavoratrice che vuole beneficiare di un periodo di aspettativa deve richiederla in forma scritta al datore di lavoro specificandone le motivazioni.

L’aspettativa potrà essere concessa tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative aziendali, fermo restando il limite del numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’1% del totale dell’unità produttiva coinvolta.

CCNL Metalmeccanici Industria, congedo straordinario

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 278 del 2000 (Regolamento in attuazione dell’art. 4 della Legge 53 del 2000 su congedi per eventi e cause particolari) la lavoratrice o il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo straordinario per gravi motivi familiari.

Richiamando l’art. 2, comma 1, del DM 278/2000, per gravi motivi si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
  3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
    1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
    4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo per gravi motivi familiari può essere legato a:

Il congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non può superare la durata di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Va richiesto in forma scritta, e la domanda deve contenere:

Il datore di lavoro entro 5 giorni dalla richiesta di congedo non superiore a 7 giorni, o entro 10 giorni per periodi superiori, deve esprimersi in merito e comunicarne l’esito.

Eventuali rifiuti, rinvii o concessioni parziali devono essere motivati. Al punto B dello stesso art. 11 di cui sopra, la valutazione della domanda, per entrambe le parti, viene ulteriormente specificata dal contratto collettivo a cui si rimanda per la completezza del procedimento.

Una volta superata la durata minima del congedo è inoltre possibile rientrare al lavoro prima del termine con un preavviso di almeno 7 giorni.

Retribuzione e conservazione del posto di lavoro

Durante il periodo di aspettativa e di congedo viene conservato il posto di lavoro. Non decorre l’anzianità per nessun istituto e non spetta la retribuzione.

In entrambi i casi nessuna attività lavorativa potrà essere svolta durante questi periodi.

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