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di Antonio Maroscia - 11 Aprile 2014
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, ovvero il Certificato penale antipedofilia, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
A partire da tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale antipedofilia previsto all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per i reati o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il Ministero della Giustizia, informa che il certificato penale va richiesto, nei casi previsti dalla legge, dai datori di lavoro privato e pubblici. Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.
Direttamente dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e per quanto riguarda i costi occorrono le seguenti marche da bollo:
I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
Deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato, attraverso il modello già in uso ed è gratuito.
No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
No. Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.
Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.
Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
Si.
Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.
Infine alleghiamo i moduli di richiesta del certificato penale antipedofilia.