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Contratto di apprendistato: definizione e tipologie

Il contratto di apprendistato si caratterizza per avere tre distinte tipologie di rapporto, ognuna con caratteristiche diverse, vediamole nel dettaglio


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di - 21 Gennaio 2019

La legge (articolo 41 comma 1 Dlgs 81/2015) definisce il contratto di apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La sua funzione è quella di adeguare la professionalità del lavoratore alle esigenze del mercato del lavoro oltre a favorire l’occupazione delle giovani generazioni.

Non a caso, il datore è tenuto ad erogare oltre alla retribuzione anche (direttamente o grazie a soggetti terzi) la formazione necessaria per conseguire:

Per ognuno di questi tre obiettivi è prevista una distinta tipologia di apprendistato:

A seconda del contratto instaurato si applicano regole diverse che riguardano:

Senza dimenticare che tutte e tre le tipologie di apprendistato hanno in comune l’essere un contratto a tempo indeterminato, da intendersi come tutela rafforzata nel corso del rapporto rispetto ai comportamenti del datore. Infatti, durante il periodo di apprendistato l’azienda può licenziare solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Anche se è definito contratto a tempo indeterminato, ogni tipologia di apprendistato ha una data di scadenza, raggiunta la quale dipendente e azienda possono recedere liberamente senza alcuna motivazione. In caso contrario, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di apprendistato.

Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale accanto alla formazione svolta in azienda si affianca quella realizzata dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.

I contenuti formativi del rapporto sono disciplinati da regioni e province autonome, ognuna con autonomo provvedimento. In assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del Lavoro con propri decreti.

Per attivare l’apprendistato, il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto. Il protocollo stabilisce la durata e il contenuto della formazione da realizzarsi in azienda.

La formazione esterna è invece impartita dall’istituzione formativa cui lo studente è iscritto e non può essere superiore:

Durata minima

Come in tutte le altre tipologie, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non può avere durata inferiore a 6 mesi. Il limite massimo invece varia a seconda della qualifica o del titolo da conseguire:

Al termine del rapporto, lo stesso può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.

Può essere assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale chi ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Contratto di apprendistato professionalizzante

Nell’apprendistato professionalizzante la durata e le modalità di erogazione della formazione sono stabilite dai CCNL o accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in base alla qualifica da conseguire.

La formazione realizzata dal datore e svolta in azienda è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna al luogo di lavoro, disciplinata da regioni e province autonome (sentite le parti sociali).

Leggi anche: Apprendistato e mancata formazione per assenza dell’apprendista

La durata dell’offerta formativa pubblica è determinata in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

La durata minima e massima è fissata dagli accordi interconfederali e dai CCNL ma in ogni caso non può eccedere i:

L’apprendistato professionalizzante può essere attivato con giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. A prescindere dall’età, possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione o in mobilità.

Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

Nell’apprendistato di alta formazione e ricerca i profili formativi e la durata del contratto sono fissati da regioni e province autonome sentite le associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale la formazione è disciplinata da un apposito decreto ministeriale (DM 12 ottobre 2015). L’attività formativa esterna all’azienda è svolta nell’istituzione a cui lo studente è iscritto e non può di norma essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La formazione a carico del datore è definita con apposito protocollo che lo stesso deve sottoscrivere con l’istituzione cui lo studente è iscritto ovvero con l’ente di ricerca.

Il rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere concluso con soggetti di età compresa trai i 18 e i 29 anni.

Tipologie di apprendistato: le caratteristiche comuni

A prescindere dalla tipologia di apprendistato esistono alcune regole comuni:

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Tags: Apprendistato