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di Redazione Lavoro e Diritti - 9 Novembre 2022
Terminato il periodo di astensione obbligatorio il lavoratore o la lavoratrice può fare domanda di congedo parentale o astensione facoltativa. Non si tratta di una prestazione riconosciuta automaticamente, pertanto ne avranno diritto solo la madre o il padre che ne faranno richiesta. Innanzitutto, questo congedo può essere fruito dai genitori con i figli di età fino a 12 anni e, anche se con modalità differenti e con una percentuale inferiore rispetto al congedo obbligatorio è anch’esso retribuito.
Questa premessa è importante in quanto indica innanzitutto che è una possibilità data ai genitori, ma non si tratta di un obbligo come nel caso dell’astensione dei primi mesi, inoltre la sua caratteristica è la flessibilità, ossia il congedo parentale non deve necessariamente essere fruito immediatamente dopo l’astensione obbligatoria.
Aggiornamento: a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs 105/2022 sono state apportate numerose novità in materia di congedo obbligatorio. Con messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022 l’INPS ha comunicato il rilascio della nuova domanda di congedo parentale per le lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e per gli iscritti alla Gestione separata. Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio della procedura di domanda aggiornata per i lavoratori autonomi.
Ecco come fare domanda online sul sito INPS.
Il soggetto che intende usufruire del congedo parentale deve fare attenzione se decide di sfruttare l’astensione facoltativa in unica soluzione o in maniera frazionata. Questo perchè in base all’utilizzo che deciderà di farne dovrà effettuare tante domande quanti sono i periodi di astensione di cui vuole usufruire.
Facciamo qualche esempio pratico:
Nel primo caso dovrà essere presentata un’unica domanda al proprio datore di lavoro. Nella seconda opzione invece, prima di ogni assenza si dovrà necessariamente fare una nuova domanda relativa al periodo di astensione e presentarla al datore di lavoro.
Anche se la lavoratrice si fosse rivolta ad un patronato per la richiesta del periodo di astensione obbligatoria, può procedere alla domanda di congedo parentale tramite gli altri servizi in autonomia. L’importante è che dovrà necessariamente e soprattutto in tempo utile attivarsi per ricevere le credenziali per accedere al sito INPS (www.inps.it) SPID o CIE 3.0.
Ottenute le credenziali la lavoratrice o il lavoratore deve autenticarsi e selezionare > tutti i servizi > maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata, come sotto indicato.
A questo punto dovrete selezionare “congedo parentale” o “congedo parentale a ore” nel caso la scelta di modalità di fruizione ricada sulle ore. Se, al contrario, saranno diversi periodi ma non frazionati a ore ripeterete la scelta di “congedo parentale” ogni volta.
Selezionata la vostra scelta dovrete indicare la tipologia di lavoratore tra > dipendenti > autonomi > gestione separata.
I dati che dovete tenere a portata di mano per completare la domanda non differiscono da quelli utilizzati per la domanda di astensione obbligatoria. Servono quindi:
A questo punto l’inserimento dei dati necessari all’inoltro della domanda è terminato, avrete un’ultima schermata nella quale si riepilogano i documenti necessari da allegare ed infine il riepilogo della domanda stessa per poterla controllare, ed inviare al vostro datore di lavoro.