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DURC online nel settore edile, le istruzioni del CNCE

Il CNCE ha fornito alle Casse Edili le indicazioni operative in merito alla prossima entrata in vigore del cosiddetto DURC Online nel settore edile


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di - 24 Giugno 2015

Con un messaggio dello scorso 19 giugno il CNCE, commissione nazionale paritetica per le casse edili, ha fornito alle sedi periferiche delle Casse Edili le indicazioni operative in merito alla prossima entrata in vigore del cosiddetto DURC Online nel settore edile, alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 in attuazione all’art. 4 dell D.L. n. 34/2014.

Il presente messaggio fa comunque riferimento alla Circolare 19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9/6/2015, contenente le prime istruzioni operative sul DURC Online, che ha anticipato il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà a breve approvato dal Comitato della bilateralità.

Leggi anche: DURC Online, prime indicazioni del Ministero del Lavoro

Questo l’indice della nota:

  1. Quadro normativo
  2. Soggetti abilitati alla verifica
  3. Gestione della richiesta
  4. Istruttoria
  5. Invito alla regolarizzazione
  6. Requisiti di regolarità
  7. Decorrenza e periodo transitorio

1. Quadro normativo

2. Soggetti abilitati alla verifica

La delega: deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece immediatamente abilitati all’effettuazione della verifica.

3. Gestione della richiesta

Le casse edili abilitate: le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro. In tal senso sarà predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un incontro con gli uffici del Ministero stesso.

4. Istruttoria

Le Casse Edili acquisiranno l’elenco delle imprese in istruttoria attraverso il sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.

5. Invito alla regolarizzazione

Si sottolinea che, successivamente alla chiusura dell’istruttoria, la risultanza sarà disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà rettificare quanto in precedenza comunicato.

Continua a leggere: www.cnce.it

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Categories: ABC Lavoro
Tags: durcedilizia