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Contratto a chiamata: malattia, preavviso e quante ore settimanali

Il contratto a chiamata o contratto di lavoro intermittente è un tipo di contratto atipico a termine o indeterminato. Cosa c'è da sapere.


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di - 19 Giugno 2009

Il contratto di lavoro a chiamata è un particolare tipo di contratto atipico che può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato. Con il contratto intermittente il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa quando serve, ma sempre nei limiti della legge.

In questa guida andremo a vedere cos’è e come funziona il contratto a chiamata, rimandando comunque alle varie riforme che si sono succedute nel tempo, fra cui la riforma Fornero e il Jobs Act.

Contratto a chiamata: riferimenti normativi

Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 e ss.mm.

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali o territoriali.

Può comunque essere stipulato per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

Divieti nel contratto a chiamata

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
  3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Forma del contratto a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

La disponibilità nel contratto a chiamata

Indennità di disponibilità

Nel caso in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro:

  1. Nel contratto di lavoro intermittente deve essere stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione in base a quanto stabilito nel CCNL.
  2. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
  3. Nel caso in cui il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
  4. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonche’ un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

Le suddette norme non si applicano nel caso in cui il lavoratore non si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonchè nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

Principio di non discriminazione

Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e’ riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e’ titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne’ matura alcun trattamento economico e normativo, tranne l’indennità di disponibilità.

Computo del lavoratore intermittente

I lavoratori con contratto intermittente sono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Fac-simile contratto di lavoro intermittente o a chiamata

  Fac-simile contratto lavoro intermittente o a chiamata (35,5 KiB, 44.710 hits)

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