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Indennità di malattia INPS: calcolo e durata

Cos'è e come funziona l'indennità di malattia INPS? A chi spetta, per quanti giorni e come si fa il calcolo? Ecco la nostra guida completa


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di - 15 Febbraio 2019

L’indennità di malattia INPS è una prestazione previdenziale riconosciuta al lavoratore dipendente che a causa di un evento morboso è impossibilitato a prestare la propria attività lavorativa. Teoricamente il datore di lavoro non sarebbe tenuto a retribuire il dipendente assente, tuttavia, la Costituzione stabilisce (articolo 38) che durante la malattia il lavoratore ha comunque il diritto di beneficiare di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.

Per questo la copertura retributiva dei periodi di malattia è principalmente a carico dell’INPS che eroga un’apposita indennità, integrata dal datore qualora lo preveda il contratto collettivo. Quando non interviene l’INPS il pagamento della malattia è per intero a carico dell’azienda. In questi casi al dipendente è riconosciuto il normale trattamento retributivo come se avesse lavorato. La malattia perciò oltre a non esser destinata a tutti i lavoratori è soggetta a precisi limiti temporali e di importo. Previste inoltre particolari modalità di calcolo.

Vediamo in dettaglio come si fa il calcolo e quanto dura l’indennità a carico dell’INPS e dell’azienda.

Indennità di malattia INPS: a chi spetta

L’indennità di malattia INPS spetta agli operai di tutti i settori contributivi (industria e artigianato, commercio, credito e assicurazioni, agricoltura). Esclusi quadri, dirigenti e impiegati di tutti i settori eccezion fatta per le aziende inquadrate nel commercio.

La prestazione si estende anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo indeterminato sospesi o cessati purché la malattia si verifichi entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

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Indennità di malattia INPS: durata

L’indennità di malattia INPS viene erogata per un periodo non superiore a:

Se il lavoratore a tempo determinato non può far valere periodi superiori ai 30 giorni, l’indennità è concessa per una durata non eccedente i 30 giorni nell’anno solare.

La durata della malattia si calcola sommando tutte le giornate di assenza a prescindere dal fatto che siano coperte o meno dall’indennità.

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Quali sono le giornate coperte dal pagamento dell’indennità

L’indennità non viene erogata per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia. Sono esclusi infatti i primi 3 giorni (cosiddetto periodo di “carenza”). I contratti collettivi in generale prevedono a copertura del periodo di carenza l’erogazione del trattamento economico da parte dell’azienda, pari alla retribuzione spettante per i giorni di lavoro.

A seconda della categoria cui appartiene il malato non sono indennizzabili:

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Indennità di malattia: calcolo

Per calcolare l’importo dell’indennità di malattia si deve innanzitutto individuare la retribuzione lorda percepita nel mese (o 4 settimane) precedenti l’inizio dell’evento (la somma da prendere in considerazione è l’imponibile previdenziale su cui vengono calcolati i contributi dovuti all’INPS).

Se il soggetto non può far valere un mese di lavoro si assume la retribuzione spettante per il periodo prestato. Nel caso estremo in cui non risulti nemmeno una giornata, rileva il periodo più recente in cui esiste retribuzione.

A questo punti i criteri di calcolo differiscono a seconda che si tratti di impiegati o operai.

Malattia impiegati

Per gli impiegati si somma alla retribuzione del mese precedente quanto il dipendente matura mensilmente a titolo di tredicesima, eventuale quattordicesima ed altre voci a carattere ricorrente non comprese nella retribuzione corrente mensile, ad esempio i premi. Dividendo il risultato per 30 si ha la Retribuzione media giornaliera (RMG).

Se il mese precedente non risulta interamente lavorato si deve dividere:

La somma dei risultati rappresenta la RMG.

Malattia operai

Per gli operai pagati ad ore si divide la retribuzione del mese precedente per il numero di giornate lavorate o retribuite. Il risultato si somma al rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima diviso per 25. I due importi danno la RMG.

In caso di operai retribuiti in misura fissa mensile la retribuzione del mese precedente dev’essere divisa per 26 e sommata al rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima diviso per 25.

Ipotizziamo il caso di un impiegato con i seguenti dati:

La RMG si ottiene in questo modo:

La RMG sarà pari a 78,85 + 7,22 = 86,07 euro.

Indennità di malattia: quota percentuale Retribuzione media giornaliera

Ultimo passaggio prima di ottenere l’indennità di malattia è moltiplicare la RMG per una serie di quote percentuali diverse a seconda della durata dell’assenza:

Le percentuali citate valgono per operai, impiegati del terziario ed apprendisti.

Per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane la percentuale è dell’80% per tutte le giornate indennizzabili.

Riprendendo l’esempio precedente e posto che la RMG è pari a 86,07 euro, se la malattia ha una durata di 15 giorni di calendario e le giornate indennizzabili sono 10, l’indennità sarà pari a:

[(86,07 * 50%)*10] = 430,35 euro.

Chi paga l’indennità di malattia

L’indennità di malattia, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e da questi recuperata sui contributi da versare con modello F24.

Le somme erogate a titolo di indennità di malattia sono esenti da contributi ma soggette a tassazione IRPEF.

Integrazione da parte dell’azienda

In generale i contratti collettivi prevedono a carico dell’azienda un’integrazione dell’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione o una quota inferiore.

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Tags: INPSmalattia