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di Antonio Maroscia - 16 Novembre 2015
Con il D. Lgs. numero 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, nonché altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità” in attuazione del Jobs Act sono state modificate anche le disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale.
Oltre alla maxi-sanzione per lavoro nero, che vedremo in un prossimo approfondimento, il legislatore ha apportato modifiche, ovvero introdotto nuove sanzioni su Libro Unico del Lavoro, prospetti paga e assegni familiari, introducendo un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita.
In riferimento al LUL, viene riformulato il comma 7 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008 prevedendo, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1500.
La sanzione è aumentata nei seguenti termini:
Anche l’art. 5 della L. n. 4/1953 (relativo alla mancata o ritardata consegna, ovvero all’omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga) è riformulato mediante la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900. La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:
Il nuovo comma 2 dell’art. 82 del D.P.R. n. 797/1955 (omessa corresponsione degli assegni familiari) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione viene aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e del periodo interessato nei seguenti termini:
Tutte le disposizioni sanzionatorie, così come modificate, si applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dal 24 settembre 2015.
Approfondimenti: Circolare n.26 del 12/10/2015 del Ministero del Lavoro