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NASPI respinta: differenza tra ricorso e riesame

Come deve comportarsi il disoccupato nel caso in cui l'INPS respinga la sua domanda di NASPI? Quali differenze tra ricorso e riesame?


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di - 11 Settembre 2019

Può capitare che la domanda di Naspi venga respinta, a questo punto il lavoratore può presentare una domanda di riesame della pratica oppure un ricorso. Ma qual è la differenza fra l’una e l’altra pratica? Partiamo dal presupposto che l’indennità di disoccupazione NASPI è una prestazione INPS destinata a sostenere economicamente coloro che abbiano perso involontariamente il lavoro. Per avere diritto alla NASPI il disoccupato deve rispettare una serie di requisiti legati ai contributi versati nella sua precedente carriera lavorativa e alle motivazioni per cui è cessato il rapporto.

La verifica dei requisiti spetta all’INPS, chiamata ad esaminare le domande inoltrategli. Può accadere che l’Istituto, come detto sopra, respinga la richiesta di NASPI, oppure può liquidare un importo errato, o ancora quantificare un periodo di settimane minori. In questi casi al disoccupato si aprono due strade: ricorso o riesame.

Che differenza c’è? E in quali casi è opportuno scegliere una rispetto all’altra? Analizziamo la questione nel dettaglio.

NASPI respinta: riesame o ricorso

La scelta tra riesame e ricorso è legata al motivo per cui la domanda di NASPI è stata respinta. Si predilige il riesame laddove l’esito negativo sia dipeso dall’omissione di alcuni dati necessari. Il ricorso dev’essere invece presentato nel caso in cui l’INPS abbia respinto la domanda perché ritiene non soddisfatti i requisiti per l’indennità.

Vediamo ora nel dettaglio le differenze tra riesame e ricorso

Riesame domanda NASpI: quando e come presentarlo

La domanda di riesame dev’essere presentata nei casi in cui la richiesta di NASPI sia stata respinta perché mancavano alcuni dati o documenti essenziali, ad esempio le buste paga consegnate dall’azienda all’atto dell’erogazione del compenso o il modello SR163 da compilare e trasmettere all’INPS (insieme alla domanda di NASPI) in cui indicare gli estremi bancari su cui si desidera ricevere l’indennità.

La richiesta di riesame può essere scritta in carta semplice e consegnata fisicamente presso gli sportelli INPS ovvero tramite PEC. In entrambi i casi si dovrà allegare all’istanza i documenti inizialmente omessi o comunque necessari per dimostrare il diritto del disoccupato alla NASPI. Il riesame non deve essere necessariamente preparato da un professionista abilitato o dal patronato, anche se è consigliato, ma può essere preparato direttamente dal cittadino.

Rispetto ai ricorsi, le domande di riesame scontano un iter accelerato vista la minor complessità delle verifiche che l’INPS deve svolgere.

Ricorso NASpI: quando e come presentarlo

Il disoccupato può presentare il ricorso all’INPS nei casi in cui la domanda di NASPI sia stata respinta per mancanza dei requisiti richiesti, nel caso in cui esso ritenga invece di essere in regola con i requisiti necessari.

Con il ricorso il disoccupato può dimostrare che l’esito negativo della domanda è dipeso da un errore dell’Istituto nella verifica dei suoi dati personali e lavorativi ovvero dalla presenza di informazioni obsolete o comunque non aggiornate.

Al ricorso si potrà allegare la documentazione necessaria a sostegno del preteso diritto alla NASPI.

L’istanza dev’essere inoltrata all’Istituto entro 90 giorni dal rigetto della domanda, esclusivamente online (attraverso l’apposito servizio “Ricorsi online”):

Il ricorso viene inoltrato alla Commissione provinciale INPS chiamata a pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.

In caso di esito negativo del ricorso, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria, nello specifico il giudice previdenziale.

NASpI: cos’è e come funziona

Vediamo ora in breve quali sono i requisiti per accedere alla disoccupazione, come fare domanda, la decorrenza della prestazione, la durata del trattamento economico e l’importo da percepire. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo comunque alla nostra guida completa ed aggiornata alla NASpI.

Requisiti per la NASPI

L’esito negativo della domanda di NASPI e il successivo ricorso dell’interessato possono avere ad oggetto i requisiti per l’accesso all’indennità.

Per avere diritto alla NASPI è necessario:

Lo stato di disoccupazione dev’essere involontario. Si esclude pertanto il diritto alla NASPI in caso di dimissioni, tranne in alcuni casi come specificato nella nostra guida su NASpI e dimissioni.

Il diritto alla NASPI è altresì previsto per coloro che si trovano disoccupati a causa di:

Domanda di NASPI

Per ottenere la NASPI il disoccupato deve inoltrare apposita domanda all’INPS entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto.

La richiesta può essere inoltrata:

Come sopra anticipato, insieme alla richiesta di NASPI dev’essere inviato anche il modello SR163, in cui riportare il metodo di pagamento per l’accredito dell’indennità:

Leggi anche: Domanda di disoccupazione NASpI online

Decorrenza della NASPI

L’indennità di disoccupazione NASPI decorre dal giorno successivo quello in cui è stata presentata la domanda. In ogni caso, la prestazione non può avere inizio prima che siano trascorsi 8 giorni dalla cessazione del rapporto.

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

In aggiunta alla domanda, l’interessato deve dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro (cosiddetta “DID”) alternativamente:

Oltre alla DID il disoccupato deve sottoscrivere presso i Centri per l’impiego il “patto di servizio personalizzato”, con cui si impegna a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze ovvero altre attività di carattere formativo o riqualificazione professionale. Con il patto il disoccupato si rende disponibile ad accettare offerte di lavoro congrue in termini di distanza dal proprio domicilio e retribuzione.

Durata della NASPI

Il periodo nel corso del quale il disoccupato ha diritto all’erogazione della NASPI è pari alla metà delle settimane per le quali sono stati versati i contributi all’INPS nel corso dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto.

In ogni caso, la NASPI non può avere durata superiore a 24 mesi.

L’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS con cadenza mensile.

Importo della NASPI

L’indennità è calcolata in base a quella che è stata la retribuzione imponibile INPS dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto. Per retribuzione imponibile si intende la somma su cui vengono calcolati i contributi dovuti all’INPS dall’azienda e dal dipendente.

Il totale delle retribuzioni in questione dev’essere diviso per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi. A sua volta, il risultato viene moltiplicato per 4,33, ottenendo la retribuzione mensile di riferimento. Se questa è pari o inferiore a 1.221,44 euro la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento.

Quando invece il valore è superiore ad euro 1.221,44 l’indennità sarà pari al 75% di 1.221,44 cui si somma il 25% della differenza tra 1.221,44 euro e la retribuzione di riferimento.

In ogni caso, la NASPI non potrà superare euro 1.328,76 mensili.

L’indennità subisce peraltro una decurtazione del 3% mensile, a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

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Tags: INPSNASpI