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Preavviso nel contratto di apprendistato, la Fondazione Studi risponde

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro risponde ad un quesito sul preavviso nel contratto di apprendistato sul sito www.amicimarcobiagi.com


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di - 15 Aprile 2015

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro risponde ad un quesito sul contratto di apprendistato sul sito www.amicimarcobiagi.com. Come comportarsi quando il datore di lavoro, alla vigilia della scadenza del contratto di apprendistato, non fornisce informazioni sulla possibilità di rinnovo, pur essendo tenuto a dare quindici giorni di preavviso in caso di risoluzione? Ecco la risposta della dott.ssa Silvia Donà.

Domanda

Il mio contratto di apprendistato scade il 16/04/2015. Il 30 marzo 2015 sono andata dal mio datore di lavoro a chiedere cosa voleva fare di me e lui mi ha detto che deve riflettere se tenermi o meno; nel mio contratto sono previsti 15 giorni di preavviso in caso di risoluzione. Ora mi chiedo non doveva già darmi comunicazione entro il 01/04/2015? o i 15 giorni decorrono dal 16/04/2015?

Risposta

Il datore di lavoro può risolvere il contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione. E’, infatti, prevista espressamente la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.

L’articolo 2, comma 1 lettera m) del d.lgs. 167/2011 prevede espressamente la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, che prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso previsto dal contratto collettivo applicato.

Al termine del periodo formativo la decisione di risolvere il contratto è, quindi, lasciata alle parti che potranno decidere di farlo senza giustificazioni. In questo caso, tuttavia, pur non essendo richieste motivazioni, sarà necessario comunicare in forma scritta la volontà di recedere all’altra parte e calcolando il preavviso, tenendo conto della data di conclusione del contratto. Se, invece, nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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Categories: ABC Lavoro
Tags: ApprendistatoConsulenti del Lavoro