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La condizionalità nelle prestazioni di sostegno del reddito

Per poter beneficiare delle prestazioni di sostegno del reddito NASpI, ASDI, DIS-COLL e indenntià di Mobilità vanno sempre rispettate alcune condizioni


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di - 21 Marzo 2016

Le prestazioni di sostegno del reddito NASpI, ASDI, DIS-COLL e indenntià di Mobilità sono soggette ad alcune condizioni. Queste prestazioni erogate dall’INPS sono quindi soggette a meccanismi di “condizionalità”, vediamo quali sono.

Il lavoratore che percepisce e benificia di prestazioni di sostegno del reddito deve sempre rispettare alcune condizioni. In caso di NASpI, ASDI, DIS-COLL e indennità di Mobilità il lavoratore sarà quindi vincolato ad alcuni obblighi detti anche condizionalità che ne “condizionano” la fruizione. Se la condizionalità della prestazione non verrà rispettata è possibile arrivare anche alla revoca dell’indennità percepita.

Il Decreto Legislativo 150 del 2015 attraverso l’ art. 21 ha rafforzato i meccanismi di condizionalità già esistenti in materia. Resta comunque sempre intesa la conservazione dello stato di discoccupazione come previsto dalla normativa vigente.

Vediamo quindi per le principali prestazioni di sostegno del reddito erogate dall’INPS quali sono le condizioni da rispettare per poterne beneficiare.

Leggi anche: lo stato disoccupazione

NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI è condizionata nella sua fuizione dall’art. 7 del D.lgs 22/2015 che prevede la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti individuati dall’art. 1, comma 2, lettera g, del D.lgs 181/2000 e successive modificazioni (Centri per l’Impiego o altri organismi accreditati e autorizzati).

L’art 21, comma 4, del D.Lgs 150/2015 precisa poi che il lavoratore è tenuto a rispettare il patto di servizio disciplinato dall’art. 20 dello stesso decreto e stipulato con il Centro per l’Impiego. Ai sensi del comma 2 di questo articolo il lavoratore deve essere disponibile alle seguenti attività:

Precisiamo che un’offerta di lavoro congrua deve essere:

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs 150/2015 specifica inoltre che il beneficiario della NASpI deve mantenere i contatti con il responsabile delle attività come previsto dal patto di servizio personalizzato (vedi art.20, comma 2, lettera d, del D.Lgs 150/2015) e rendersi disponibile ad eventuali convocazioni da parte dei servizi competenti nei giorni feriali con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel patto di servizio personalizzato.

ASDI

Anche l’assegno di disoccupazione ASDI è soggetto a condizionalità. L’art. 16, comma 5, del D.lgs 22/2015 prevede la partecipazione obbligatoria ad iniziative di orientamento e formazione e l’accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Anche nel caso dell’ASDI è necessario stipulare con il Centro per l’Impiego un patto di servizio personalizzato (art. 16, comma 5, D.Lgs 22/2015 e art. 21, comma 3, D.Lgs 150/2015). Vanno poi rispettate le condizioni previste dal patto descritte nell’art. 20 del D.lgs 150/2015 come riportato sopra per la NASpI.

Il beneficiario della prestazione deve inoltre rendersi disponibile ad eventuali convocazioni da parte dei servizi competenti come previsto dall’art. 21, comma 6, del D.Lgs 150/2015 e riportato sopra.

DIS-COLL

Il comma 10 dell’art. 15 del D.Lgs 22/2015 prevede come condizionalità per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Sempre l’art.15 dello stesso decreto, comma 11, prevede nel caso in cui il beneficiario della prestazione inizi un’occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 5 giorni la sospensione d’ufficio della DIS-COLL. Un contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni porta invece alla decadenza della prestazione.

Anche per la DIS-COLL, come per NASpI e ASDI, il lavoratore deve stipulare con il Centro per l’Impiego un patto di servizio personalizzato (art. 21, comma 3, D.Lgs 150/2015) rispettando le condizioni previste descritte nell’art. 20 del D.lgs 150/2015 e riportate sopra.

Resta sempre valida la disponibilità ad eventuali convocazioni da parte dei servizi competenti secondo l’art. 21, comma 6, del D.Lgs 150/2015 come riportato sopra per NASpI e ASDI.

Indennità di Mobilità

Il lavoratore che percepisce l’indennità di Mobilità deve rispettare le condizioni previste dall’art.21 del D.Lgs 150/2015 riportate sopra.

Sanzioni

Ai sensi del comma 7 dell’art.21 del D.Lgs 150/2015 al lavoratore che percepisce NASpI, DIS-COLL e indennità di Mobilità possono essere applicate diverse sanzioni.

Per la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni e agli appuntamenti previsti dal patto di servizio (art. 20, commi 1 e 2, e art. 21 commi 2 e 6 del D.Lgs 150/2015) le sanzioni sono:

Per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’art. 20 dello stesso decreto, comma 3, lettera a, le sanzioni sono le stesse riportate sopra.

In caso invece di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative formative o di riqualificazione di cui all’art. 20 dello stesso decreto, comma 3, lettera b, le sanzioni sono:

In assenza di giustificato motivo, la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua prevista dall’art. 20 del D.Lgs 150/2015, comma 3, lettera c, porta alla decadenza della prestazione.

Il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs 150/2105 stabilisce per chi percepisce l’assegno di disoccupazione ASDI e non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni e agli appuntamenti previsti dall’ art. 21 dello stesso decreto, comma 3, le seguenti sanzioni:

Per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di rafforzamento delle competenze di ricerca attiva di cui all’art. 20 dello stesso decreto, comma 3, lettera a, le sanzioni sono:

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative formative o di riqualificazione di cui all’art. 20 dello stesso decreto, comma 3, lettera b, comporta la decadenza della prestazione e dello stato di disoccupazione.

Infine, in assenza giustificato motivo, il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua porta alla decadenza della prestazione.

Il Centro per l’Impiego adotta queste sanzioni inviando una comunicazione attraverso il sistema informativo all’ANPAL e all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

È comunque possibile ricorrere all’ANPAL contro i provvedimenti presi dal Centro per l’Impiego. Lo stesso ANPAL provvederà ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

Ricordiamo infine che, per tutte le prestazioni di sostegno al reddito, in caso di decadenza dello stato di disoccupazione per le cause riportate sopra o in caso di assegno di ricollocazione (vedi art. 23, comma 4, del D.Lgs 150/2015) non è possibile una nuova registrazione prima che siano passati 2 mesi.

Prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro

I meccanismi di condizionalità trovano applicazione anche nelle prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. L’art. 22 del D.Lgs 150/2015 ha rafforzato le misure previste in materia per Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà e Fondi di Solidarietà. Ne riparleremo nel prossimo articolo.

  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (280,3 KiB, 10.311 hits)

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Tags: Ammortizzatori SocialiDisoccupazioneINPSjobs actNASpIprestazioni a sostegno del reddito