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di Paolo Ballanti - 7 Novembre 2018
Il potere disciplinare permette al datore di lavoro di punire comportamenti dei dipendenti che siano contrari agli obblighi di diligenza e di obbedienza attraverso la procedura di richiamo disciplinare. Questo potere è giustificato dall’esigenza di garantire uno svolgimento corretto e ordinato dell’attività lavorativa.
Le condotte vietate e le corrispondenti sanzioni sono raccolte in un apposito documento, il cosiddetto codice disciplinare aziendale. A seconda della gravità della condotta le sanzioni disciplinari a disposizione dell’azienda sono:
Ad eccezione del rimprovero verbale, le altre misure devono rispettare precisi requisiti formali e di procedura, per consentire al dipendente di difendersi ed evitare così che la sanzione venga adottata.
Di seguito si analizzeranno nel dettaglio forma e contenuto della lettera di richiamo disciplinare e quali strumenti di tutela ha a sua disposizione il lavoratore.
La legge di riferimento è lo Statuto dei lavoratori, l’art. 7 Legge n. 300/70 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza:
La contestazione dev’essere:
Fin qui le regole generali valevoli per tutte le tipologie di sanzioni. Tuttavia, ogni qual volta il codice disciplinare preveda l’applicazione di misure che non siano il rimprovero verbale il datore deve rispettare precisi requisiti formali e di procedura.
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Dal punto di vista formale la contestazione della condotta vietata deve avvenire in forma scritta. La forma scritta serve a garanzia del diritto di difesa del lavoratore.
La forma non verbale è finalizzata ad assicurare l’immutabilità dei fatti oggetto di contestazione, impedendo al datore di sollevare circostanze nuove.
La legge impone un’apposita procedura per l’adozione di tutte quelle sanzioni che non siano il rimprovero verbale (sempre l’art. 7 Legge n. 300/70).
Se il lavoratore presenta le sue giustificazioni senza riservarsi di integrarle entro i cinque giorni, secondo la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 1884/2012) è possibile sanzionarlo prima della scadenza del termine. Per altro orientamento (sempre Cassazione sentenza n. 2610/2012) il datore deve comunque attendere che siano passati i cinque giorni per adottare i provvedimenti.
Qualora il dipendente non ne faccia richiesta, il datore non è obbligato a sentire la sua difesa e trascorsi cinque giorni dalla contestazione può decidere se irrogare o meno la sanzione.
La lettera di richiamo disciplinare sul lavoro deve prevedere essenzialmente: