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di Paolo Ballanti - 13 Dicembre 2021
Il tirocinio extracurriculare si sostanzia in un periodo di formazione e orientamento direttamente nei luoghi di lavoro e di durata variabile; serve quindi ad ottenere un’esperienza concreta nel mondo del lavoro. In generale i tirocini rappresentano una forma di inserimento o reinserimento temporaneo nel mondo produttivo che non configura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Esistono due categorie di tirocini:
Gli stage extracurriculari si collocano pertanto al di fuori del sistema scolastico – universitario e vengono realizzate nel rispetto:
A differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato in cui si stipula un contratto tra azienda e dipendente, nel caso del tirocinio post laurea o post diploma è necessaria la sottoscrizione di un progetto formativo individuale ed il coinvolgimento di tre soggetti:
I soggetti potenzialmente coinvolti come tirocinanti sono:
Il soggetto promotore è colui che dà attuazione al tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione.
Le realtà che possono svolgere questo tipo di attività sono:
Regioni e Province autonome hanno la facoltà di modificare o integrare l’elenco dei soggetti promotori.
I soggetti ospitanti sono le realtà (aziendali e non) in cui viene realizzato il tirocinio.
A tutela della genuinità del rapporto, il quale non deve essere utilizzato per aggirare i paletti imposti dalla normativa rispetto all’assunzione di lavoratori subordinati, nonché a protezione del tirocinante, le strutture ospitanti devono possedere i seguenti requisiti (comunque integrabili dalle singole Regioni / Province autonome):
In merito ai licenziamenti, sono ostativi all’avvio di un tirocinio:
Al contrario sono esclusi dal divieto:
A garanzia di una corretta e profittevole realizzazione del tirocinio, le singole Regioni e Province autonome individuano il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente nella singola unità operativa, comunque non superiori a:
Sono comunque esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili e svantaggiati.
I percorsi di tirocinio o stage extracurriculare devono rispettare una durata minima pari a 2 mesi (ridotti a 1 per i tirocini promossi dai servizi per l’impiego durante il periodo estivo) e non superiore (comprese proroghe e rinnovi) a:
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione a fronte degli eventi maternità, infortunio, chiusura aziendale per almeno 15 giorni solari o malattia lunga, intendendosi come tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Leggi anche: Tirocinio extracurriculare irregolare? Chiarimenti dell’INL
Al fine di avviare un tirocinio è necessario che:
Per i tirocini in corso di esecuzione il soggetto ospitante è tenuto ad elaborare e consegnare all’interessato il cedolino o busta paga, all’atto dell’erogazione del compenso.
La competenza rispetto all’indennità di partecipazione minima è riservata a Regioni e Province autonome. Tuttavia le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sviluppate dalla Conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 definiscono congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili. La somma in questione è erogata a fronte
“di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile” e non è dovuta “nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali”.
Le somme corrisposte al tirocinante sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pertanto:
Il soggetto ospitante è altresì tenuto a rilasciare copia della Certificazione unica, documento da trasmettere in via telematica all’Agenzia entrate.
Il tirocinio non comporta alcun accredito di contributi INPS utili ai fini dell’accesso e dell’ammontare del trattamento pensionistico.
Di conseguenza, non viene effettuata alcuna trattenuta in busta paga a differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati o parasubordinati.
Al contrario, il promotore o (salvo diverso accordo) il soggetto ospitante, sono tenuti ad:
Ai fini dell’assicurazione INAIL il premio dovrà essere calcolato in relazione all’attività effettivamente svolta dal tirocinante, prendendo a riferimento i tassi definiti per i lavoratori dipendenti.
Le attività svolte in regime di tirocinio extra-curriculare ed i relativi compensi sono cumulabili con l’indennità NASpI erogata dall’INPS nei confronti dei dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro.
Coloro che percepiscono il sussidio e sottoscrivono un progetto di tirocinio mantengono il diritto alla prestazione senza dover inviare alcuna comunicazione all’INPS.
Le istruzioni operative sui tirocini irregolari sono state dettagliate dall’INL nella Circolare n. 8 del 18/04/2018, che individua i possibili fenomeni di elusione dei tirocini extracurriculari. Ad esempio l’eccessivo e sistematico ricorso a tale istituto da parte dei medesimi soggetti ospitanti.
Alleghiamo la circolare dell’INL per una sua completa e approfondita analisi.
Leggi anche: Tirocinio extracurriculare irregolare? Chiarimenti dell’INL