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Welfare aziendale, potenzialità spiegate dalla Fondazione Studi

Circolare 10/2016 della Fondazione Studi dei CdL con la quale analizza la nuova normativa sul cosiddetto welfare aziendale dopo la Legge di Stabilità 2016


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di - 15 Giugno 2016

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato la circolare n.10 del 13 giugno 2016 con la quale analizza le modifiche apportate dal Legislatore e le relative condizioni previste introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 alla normativa riguardante il cosiddetto welfare aziendale.

Nella guida, redatta con la consueta cura dalla Fondazione Studi, si evidenzia come le rette degli asili nido, le spese sanitarie e per l’assistenza a disabili ed anziani, ma anche le erogazioni per attività ricreative o sportive a favore dei dipendenti o dei loro familiari potranno rappresentare una retribuzione in natura che godrà di un trattamento fiscale agevolato.

L’erogazione del welfare aziendale può avvenire inoltre anche mediante l’utilizzo di voucher e le erogazioni sono pienamente deducibili ai fini fiscali da parte dei datori di lavoro.

Al momento quindi il quadro normativo è molto competitivo, tanto da poter prospettare un ragionevole sviluppo dei piano di welfare aziendale anche in considerazione del fatto che le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 consentono la piena detassazione del welfare aziendale erogato dai datori di lavoro ai lavoratori anche se di origine contrattuale. Ciò consente, a detta della Fondazione, di azzerare il cuneo fiscale, in quanto l’esclusione dalla base imponibile fiscale determina anche l’esonero ai fini contributivi.

Le Circolari della Fondazione Studi
ANNO 2016 CIRCOLARE NUMERO 10

WELFARE AZIENDALE: ORA IL QUADRO NORMATIVO E’ COMPETITIVO

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il comma 190 dell’articolo 1 è intervenuta sulla disciplina della formazione del reddito di lavoro dipendente al fine di promuovere lo sviluppo del welfare aziendale.

L’obiettivo legislativo è perseguito attraverso un ampliamento del campo di applicazione oggettivo della disciplina dell’art. 51 comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) nella parte in cui si individuano gli elementi che attengono al welfare e che, in tutto o in parte, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

La Legge di stabilità 2016 opera su due distinti elementi tipicamente tesi a promuovere il welfare aziendale:

1) generalità di opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (cfr. art. 51 comma 2 lett. f del TUIR);
2) servizi specifici di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali e per borse di studio a favore di familiari, e servizi di assistenza e a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51 comma 2 lett. f-bis e f-ter del TUIR).

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Tags: Consulenti del Lavorowelfare