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di Paolo Ballanti - 16 Luglio 2022
Nel caso in cui il contribuente abbia problemi con il Fisco e vuole evitare una lite tributaria con il pericolo di dover sborsare somme ingenti tra consulenze, professionisti, tasse, sanzioni e interessi l’ordinamento italiano prevede una serie di strumenti il cui scopo è proprio quello di evitare controversie con l’Amministrazione Finanziaria: tra questi figura l’accertamento con adesione.
Procedura che, attivata dal contribuente o dal Fisco, permette di realizzare un contraddittorio tra le parti e definire così il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) della maggiore imposta accertabile, beneficiando al tempo stesso di una riduzione delle sanzioni pari ad 1/3 del minimo.
Un ulteriore vantaggio dell’adesione è il suo carattere universale, dal momento che si applica per:
La competenza nel gestire l’accertamento spetta all’Ufficio dell’Agenzia Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Analizziamo la procedura in dettaglio.
L’accertamento con adesione si applica genericamente alle principali imposte dirette ed indirette, descritte nella tabella che segue.
Categoria di imposta | Imposta |
Principali imposte dirette |
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Principali imposte indirette |
|
La procedura di accertamento con adesione può essere attivata per iniziativa dell’Agenzia Entrate o dello stesso contribuente.
L’Ufficio delle Entrate trasmette al contribuente un invito a comparire, prima di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.
Nell’invito sono riportati:
Se il contribuente non si presenta, l’Agenzia Entrate procede con l’emissione dell’accertamento ed il contribuente stesso non potrà inoltrare alcuna istanza di adesione.
Al contrario, se l’interessato si presenta, il contradditorio potrà concludersi con:
La proposta di adesione rappresenta un passaggio preliminare che l’AE è tenuta a rispettare prima di emettere l’avviso di accertamento.
La mancata proposta comporta, previa impugnazione, l’invalidità dell’avviso qualora il contribuente dimostri in concreto le posizioni che avrebbe potuto far valere in caso di contraddittorio.
L’obbligo di preventiva adesione non ricorre tuttavia in caso di:
Il contribuente può presentare istanza per l’accertamento con adesione nelle seguenti ipotesi:
Prima dell’accertamento, l’adesione può essere proposta dal contribuente con un’istanza in carta semplice trasmessa:
L’AE non è obbligata a convocare il contribuente. Tuttavia, in caso di omessa convocazione, è possibile per l’interessato inoltrare una nuova istanza a seguito dell’atto di accertamento. In questa situazione l’Ufficio Entrate è obbligato a convocare il contribuente.
Il contribuente che ha ricevuto un atto impositivo non preceduto da un invito a comparire può presentare istanza di adesione (con le stesse modalità sopra descritte) prima di impugnare l’atto stesso (nel termine di 60 giorni) presso la Commissione Tributaria Provinciale (l’eventuale successiva impugnazione comporta l’impossibilità di proporre l’adesione).
Entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’AE può (non è obbligata) a trasmettere al contribuente un invito a comparire.
Il contribuente che trasmette un’istanza di adesione, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o rettifica, beneficia della sospensione dei termini per:
La sospensione opera per un periodo di 90 giorni decorrenti:
L’eventuale esito negativo dell’istanza, prima della scadenza dei 90 giorni, non comporta una riduzione del periodo stesso di sospensione.
L’accordo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria si perfeziona grazie ai seguenti passaggi:
Le somme definite nell’atto di adesione possono essere versate integralmente o, in alternativa, in rate trimestrali:
Le rate, comprensive degli interessi legali calcolati dal giorno successivo il termine di scadenza della prima tranche, devono essere pagate:
Le modalità di versamento da utilizzare sono:
In alternativa è possibile compensare gli importi dovuti con i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La compensazione potrà avvenire con modello F24 telematico – tipologia “F24 crediti PP.AA.”.