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Accollo del debito d’imposta: soggetti interessati e procedure operative

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate disciplina le modalità di esecuzione, le sanzioni e il recupero degli importi dovuti.


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di - 8 Ottobre 2021

E’ pienamente operativo l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui. Istituto in base al quale un soggetto debitore si prende in carico del debito d’imposta altrui rispondendo, in qualità di coobbligato, del debito con il Fisco. L’Agenzia delle entrate ha approvato il codice identificativo da indicare in F24 per il pagamento del debito d’imposta altrui (questo deve essere effettuato solo con il modello F24).

Dunque, alla luce del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che disciplina le modalità di esecuzione, l’eventuale irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle regole e il relativo recupero degli importi dovuti ora il quadro è completo. Ecco i dettagli.

Accollo del debito d’imposta altrui: cos’è

La Legge n° 212/2000, c.d. Statuto del contribuente,  prevede il c.d accollo del debito d’imposta altrui. L’istituto seppur operativo, non ha mai trovato piena applicazione a regime. In quanto mancava il decreto attuativo che mettesse nero su bianco i termini di operatività.

Tuttavia, il legislatore, con l’art.81 del D.L. 124/2019, riprendendo quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, ha meglio definito i contorni delle norma. Rimandando ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, le regole operative da seguire. Sia per colui che “cede” il debito ossia l’accollato, sia per colui che lo prende in carico, accollante.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, datato 24 settembre 2021, ha fissato le ulteriori disposizioni attuative.

Come deve essere pagato il debito?

Chiariamo fin da subito che i debiti oggetto di accollo possono essere pagati solo in F24 da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione, non è possibile pagare il debito compensandolo con i crediti d’imposta vantati dall’accollante.

Infatti, è corretto affermare che:

Detto ciò, come vedremo in avanti, la violazione delle modalità di pagamento del debito tributario originario, comporta l’applicazione delle sanzioni sia in capo all’accollante che all’accollato.

Come deve essere compilato l’F24? 

Sulle modalità di compilazione dell’F24, , il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 settembre, ha specificato che nella sezione “Contribuente” sono indicati:

La risoluzione, la n°59/2021,  è stata approvata in data 6 ottobre. Di conseguenza è stato individuato il codice identificativo dell’accollo del debito d’imposta da indicare in F24.

L’indicazione del codice identificativo

Il codice identificativo è il seguente: “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”. Difatti il codice individua colui che effettua il pagamento ossia il soggetto che ha preso in carico il debito altrui.

Nella risoluzione è specificato che:

Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Approvato il codice identificativo, è utile ribadire che:

Le istruzioni in parola, si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

E’ importante precisare che fin quando il debito non viene pagato, il debitore originario non è liberato dell’obbligazione nei confronti del Fisco.

Infatti, nella risoluzione n°140/ E 2017, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che:

l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale”, tanto che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti “i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale” (Cass. S.U. n. 28162 del 2008).

L’Agenzia delle entrate ha  ritenuto validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione della risoluzione.

Le sanzioni previste per i soggetti accollante e accollato

Il pagamento dei debiti tributari in violazione delle regole finora analizzate è punito con specifiche sanzioni.

Sia in capo all’accollante che all’accollato.

In particolare, nei confronti dell’accollato, debitore originario, l’omesso pagamento comporta:

In capo all’accollante, il pagamento del debito utilizzando crediti in compensazione è punito con:

Dunque, nel primo caso, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie.

Sulle modalità di riscossione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, l’Agenzia delle entrate emette un apposito atto di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentato l’F24 con crediti in compensazione.

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Tags: ABC Fisco