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di Andrea Amantea - 1 Febbraio 2023
La società che svolge sia attività di vendita all’ingrosso sia attività di vendita al dettaglio, può usufruire del credito d’imposta riconosciuto sugli affitti pagati nei mesi della pandemia, c.d. bonus affitti, a condizione che la diminuzione di fatturato richiesta dalla norma sia verificata con riferimento all’intera attività di commercio al dettaglio. Infatti , il bonus spetta anche alle imprese al dettaglio le quali nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Situazione rilevata nella recente istanza di interpello oggetto di risposta n° 35/2023, dell’Agenzia delle entrate.
Nello specifico, nel caso analizzato dall’Agenzia delle entrate, la società che ha presentato istanza di interpello ha dichiarato: di esercitare sia attività di produzione e vendita all’ingrosso che attività di commercio al dettaglio, tramite propri negozi monomarca, di prodotti e capi di abbigliamento, precisando, altresì, che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio, superiori a 5 milioni di euro, rappresentano una quota inferiore al cinquanta per cento dei ricavi complessivi.
Quando parliamo di bonus affitti, ex art.28 del DL34/2020, decreto Rilancio, facciamo riferimento al credito d’imposta riconosciuto in favore di imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso a quello oggetto di agevolazione. Il bonus è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Sono oggetto di bonus i canoni effettivamente pagati e relativi ai mesi di:
L’agevolazione può essere riconosciuta a condizione che il fatturato/corrispettivi dei mesi agevolati abbia subito una diminuzione di almeno il cinquanta per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
Il bonus spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, anche nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni.
In tale caso ossia con ricavi superiori a 5 mln, il bonus affitti spetta nella seguenti percentuali:
Detto ciò, con il DL 137/2020, il bonus è stato prorogato ossia trova applicazione anche rispetto ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
La proroga valeva solo per le imprese operanti in determinati settori riferiti, tra l’altro, ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 dello stesso decreto ”che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19bis del presente decreto”.
In sostanza si trattava di quelle imprese che operavano nelle c.d. “zone rosse”e che svolgevano attività identificate con uno dei codici ATECO individuati nel citato allegato 2 del DL 137 nonché delle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.
Con la risposta n° 35, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la spettanza del bonus in parola rispetto ad una società la quale:
Da qui, nel caso specifico, l’Agenzia delle entrate ha aperto alla spettanza del bonus affitti alle seguenti condizioni:
Nel rispetto di tali condizioni il bonus affitti è legittimo. Ai fini della norma non rileva la prevalenza dei ricavi da vendita al dettaglio rispetto a quelli da vendita all’ingrosso o viceversa.