X

Testo decreto legge 80 euro: Decreto Irpef Dl 66/2014 Gazzetta Ufficiale

Testo decreto legge 80 euro: Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 o Decreto Irpef pubblicato in Gazzetta Ufficiale


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 28 Aprile 2014

Lo scorso 24 aprile il DL 66 del 24/04/2014 o Decreto Irpef, noto soprattutto per il famoso Bonus di 80 euro in busta paga, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto entra in vigore immediatamente, quindi i suoi primi effetti saranno visibili già nella prossima busta paga di maggio, ma dovrà comunque essere convertito in legge ordinaria da Camera e Senato entro 60 giorni ed è quindi possibile che nei vari passaggi subisca ancora delle limature o cambiamenti anche sostanziali attraverso gli emendamenti, a meno che il Governo non decida di porre la questione di fiducia sul Decreto.

Come noto, sono ormai quasi due mesi che se ne parla, la parte più importante, almeno per i lavoratori riguarda il bonus di 80 euro in busta paga, che riguarderà circa 10 milioni di lavoratori dipendenti. Il primo articolo del decreto riguarda proprio questa importante novità.

Testo decreto legge 80 euro

Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

  1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015 e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:“1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
    1. a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2. a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”
  2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d’imposta 2014.
  4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  6. L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
  7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

Come funziona il bonus di 80 euro

La norma prevede che per tutti i lavoratori dipendenti e assimilabili, come ad esempio i co.co.pro., che hanno un reddito lordo tra gli 8.145 e i 26 mila euro a partire dal mese di maggio e fino al mese di dicembre 2014, verrà assegnato un bonus, sotto forma di credito d’imposta, pari a 80 euro.

Il credito sarà quindi di 640 € diviso in 8 mensilità e spetterà in misura piena per i redditi compresi fra gli 8.145 e i 24 mila euro mentre sarà riproporzionato fino a scomparire fra i 24 mila e i 26 mila euro. Il bonus di 80 euro non spetterà quindi agli incapienti, cioè chi ha un reddito fino a 8000 euro in quanto questi lavoratori non pagano l’Irpef. Non spetterà infine ai pensionati, anche se la loro pensione deriva da lavoro dipendente e il Governo ha specificato che per incapienti e pensionati vi sarà un ulteriore intervento nelle prossime settimane.

I dubbi che sorgono in conseguenza del decreto sono diversi, riguardano soprattutto l’equità del bonus, in quanto non si fa ad esempio differenza fra i lavoratori singoli e chi ha familiari a carico. Altro dubbio riguarda il limite troppo rigido dei 24 mila e 26 mila euro e la soglia minima di 8.145 euro; questo in quanto chi dichiara 8145 euro non ha diritto al bonus, chi dichiara 8.146 euro ha diritto al bonus intero. Infine cosa accadrà a questo bonus nel 2015?

Resta il fatto comunque che si tratta di un ottimo e utile intervento che premierà il lavoratore dipendente in classe media, potrà comunque essere migliorato e soprattutto si spera che venga ampliata la platea di beneficiari.

Testo decreto legge 80 euro Dl 66/2014

Link: Il testo integrale del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Fisco e Tasse
Tags: detrazioni fiscaliIRPEFtasse