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di Andrea Amantea - 21 Aprile 2023
Tra le varie novità che sono state introdotte dal Governo sui bonus fiscali sotto forma di detrazione, cessione del credito o sconto in fattura, c’è anche l’obbligo di possedere l’attestato SOA in capo all’impresa che esegue i lavori di importo superiore a 516.000 euro. Da quando è stato introdotto il superbonus, con le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito poi estese anche ad altri bonus, c’è stato un continuo susseguirsi di novità.
Infatti, le continue truffe che hanno caratterizzato i bonus edilizi, hanno portato il Governo a prendere delle misure per rafforzare i controlli o comunque per introdurre delle condizioni più stringenti ai fini della spettanza dei bonus edilizi.
Tra queste misure c’ è anche l’obbligo di certificazione o iscrizione SOA che è stato oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 10/2023. Di recente il DL 11/2203, c.d. Decreto cessione crediti, ha fornito una norma interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, volta a chiarire alcuni aspetti dell’obbligo in parola.
Il codice dei contratti pubblici prevede la cosiddetta iscrizione SOA (articolo 84 del codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo n° 50 del 2016).
Si tratta di una certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici. L’attestato SOA è rilasciato da apposite Società organismi di attestazione.
Con tale attestazione le imprese che eseguono i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso:
L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina), dispone che ai fini della spettanza dei bonus edilizi, anche senza cessione o sconto in fattura, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA (articolo 84 del Codice dei contratti pubblici).
La certificazione SOA permette alle imprese di partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attestano tramite la SOA che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali, come detto sopra:
Nella circolare n° 10, anche sulla base dell’intervento del decreto Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito il seguente quadro di sintesi:
Infine, l’Agenzia delle entrate ribadisce che:
Tale esclusione opera in virtù del fatto che la norma si riferisce alle “spese sostenute per l’esecuzione di lavori”.