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Bonus edilizi e attestato SOA: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate è tornata sull'obbligo di attestato SOA per l'impresa che esegue i lavori di importo superiore a 516.000 euro.


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di - 21 Aprile 2023

Tra le varie novità che sono state introdotte dal Governo sui bonus fiscali sotto forma di detrazione, cessione del credito o sconto in fattura, c’è anche l’obbligo di possedere l’attestato SOA in capo all’impresa che esegue i lavori di importo superiore a 516.000 euro. Da quando è stato introdotto il superbonus, con le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito poi estese anche ad altri bonus, c’è stato un continuo susseguirsi di novità.

Infatti, le continue truffe che hanno caratterizzato i bonus edilizi,  hanno portato il Governo a prendere delle misure per rafforzare i controlli o comunque per introdurre delle condizioni più stringenti ai fini della spettanza dei bonus edilizi.

Tra queste misure c’ è anche l’obbligo di certificazione o iscrizione SOA che è stato oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 10/2023.  Di recente il DL 11/2203, c.d. Decreto cessione crediti, ha fornito una norma interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, volta a chiarire alcuni aspetti dell’obbligo in parola.

Attestato SOA: cos’è e come funziona

Il codice dei contratti pubblici prevede la cosiddetta iscrizione SOA (articolo 84 del codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo n° 50 del 2016).

Si tratta di una certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici. L’attestato SOA è rilasciato da apposite Società organismi di attestazione.

Con tale attestazione le imprese che eseguono i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso:

Bonus edilizi e obbligo di attestazione SOA

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina), dispone che ai fini della spettanza dei bonus edilizi, anche senza cessione o sconto in fattura,  l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA (articolo 84 del Codice dei contratti pubblici).

La certificazione SOA permette alle imprese di partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attestano tramite la SOA che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali, come detto sopra:

Per quali lavori serve l’attestato SOA? Chiarimenti circolare n° 10

Nella circolare n° 10, anche sulla base dell’intervento del decreto Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito il seguente quadro di sintesi:

  1. a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a: imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;  imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto; ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (la detrazione è emessa anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta).
  2. a decorrere dal 1° luglio 2023, l’impresa dovrà essere in possesso dell’attestazione al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto (dunque vale solo la prima delle due opzioni analizzati al punto 1);
  3. per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del 11/2022) e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che non si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, l’attestazione non serve.

Ulteriori chiarimenti

Infine, l’Agenzia delle entrate ribadisce che:

Tale esclusione opera in virtù del fatto che la  norma si riferisce alle “spese sostenute per l’esecuzione di lavori”.

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Tags: Superbonus