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di Andrea Amantea - 16 Febbraio 2023
;Arrivano due importanti chiarimenti per il bonus facciate con le risposte ad interpello 213 e 214 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito due aspetti di particolare importanza.
I chiarimenti riguardano l’eventuale trasferimento delle rate residue del credito d’imposta agli eredi, con possibilità di cessione del credito e la regolarizzazione di un eventuale pagamento delle spese tramite modalità che non sono quelle ammesse espressamente per legge, il riferimento è al c.d. bonifico parlante.
Ecco i dettagli delle risposte, ma prima ricordiamo in breve cos’è il bonus facciate, la misura agevolativa ormai non più in vigore per la ristrutturazione della facciata degli edifici.
Il bonus facciate è stato introdotto dalla Legge n. 160-2019, Legge di bilancio 2020. L’agevolazione opera quale detrazione rispetto alle spese sostenute da privati, imprese e professionisti per mettere a posto le facciate degli immobili, anche strumentali. In particolare, l’agevolazione era pari al 90% per gli anni 2020 e 2021, per poi passare al 60%, nel uso ultimo anno di applicazione ossia il 2022. Non erano previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Erano ammessi alla detrazione, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spettava, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tuttavia anche se il bonus non è più in vigore, non ha ancora cessato di produrre i suoi effetti, in particolare per quanto riguarda il credito spettante residuo, che poteva essere fruito in rate annuali direttamente come credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
Ai fini della detrazione o della cessione del credito, era necessario pagare le spese con bonifico parlante. Bonifico dal quale dovevano risultare:
Veniamo ora ai nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta n. 213 del 14/02/2023, riguarda la possibilità a beneficio degli eredi dell’originario avente diritto alla detrazione, di sfruttare, rispetto alle rate residue di detrazione, l’opzione per la cessione del credito.
A tal proposito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, possono essere così riassunte, posto che nel caso specifico, il soggetto deceduto non ha potuto effettuate l’opzione rispetto alla quale aveva un solo accordo verbale con la propria banca.
In particolare:
La risposta n. 214 del 14/02/2023 invece, riguarda la strada percorribile per sanare il pagamento delle spese che non è stato effettuato tramite bonifico parlante, come invece prescrive la legge.
Ebbene, in tali casi, se non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente potrà fruire della detrazione se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che: i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.