X

Bonus ristrutturazione: istruzioni dell’Agenzia delle entrate per le coppie di fatto

Anche le coppie di fatto possono sfruttare il bonus ristrutturazioni. Quali sono i requisiti e gli adempimenti da rispettare?


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 27 Luglio 2022

Con l’introduzione delle norme volte a tutelare i diritti e gli interessi delle coppie di fatto, in molti si sono subito chiesti quali sarebbero stati gli effetti di tale regolamentazione sulla spettanza delle agevolazioni fiscali di norma riconosciute ai coniugi, ai familiari conviventi, ecc.

Ad esempio, sui bonus edilizi per le coppie di fatto, pur in mancanza di norme ad hoc, l’Agenzia delle entrate ha già fornito diverse indicazioni operative.

Nella circolare n°28/E, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di tornare sull’argomento chiarendo ancora meglio i requisiti e gli adempimenti che le coppie di fatto devono porre in essere per ristrutturare la propria casa con il bonus ristrutturazione.

Ecco tutti i chiarimenti forniti.

Il bonus ristrutturazione: cos’è e come funziona in breve

I lavori per i quali è possibile ottenere il c.d. bonus ristrutturazione sono elencati espressamente all’art.16 bis del DPR 917/86, TUIR.

Ad esempio, la detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, spetta per lavori quali:

Possono accedere alla detrazione sia i proprietari dei suddetti immobili sia coloro che li hanno a disposizione sulla base di un titolo idoneo che sia: un contratto di locazione, comodato, usufrutto, ecc.

Le regole per le coppie di fatto

Come anticipato in premessa, anche le coppie di fatto possono sfruttare il bonus ristrutturazione e gli altri bonus edilizi per rimettere a nuovo la propria casa.

Infatti, dal 2016 (anno nel quale è stata approvata la c.d. Legge Cirinnà”, legge n°76/2016), per le spese sostenute a partire dallo stesso anno, le coppie di fatto hanno diritto al bonus ristrutturazione. Anche in sconto in fattura o cessione del credito.

Nella circolare n°28/E del 28 luglio, viene ribadito che:

la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

In particolare, se sostiene le spese per i lavori, il convivente di fatto può sfruttare il bonus ristrutturazione al pari di un familiare convivente.

Duque, via libera ai bonus edilizi, anche laddove la casa oggetto di lavori  nella quali si esplica il rapporto di convivenza, sia diversa dall’abitazione principale della coppia.

La stabile convivenza, condizione necessaria per parlate di coppia di fatto,  può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: ABC Fisco