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di Antonio Maroscia - 13 Marzo 2018
L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di ripresa della riscossione per la cosiddetta Busta paga pesante. Si tratta di un’agevolazione a favore dei residenti nei comuni delle zone colpite dal terremoto del centro Italia, consistente nella sospensione delle ritenute fiscali per un arco di tempo stabilito dalla norma.
Con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, l’Agenzia fornisce chiarimenti su come riprendere la regolare riscossione delle suddette ritenute fiscali.
La cosiddetta busta paga pesante è una delle misure a sostegno delle persone colpite nel 2016 e 2017 dai terremoti del Centro Italia. Per loro era stata prevista la possibilità, di chiedere al proprio sostituto d’imposta (indipendentemente dal suo domicilio fiscale) di non operare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge.
In questo modo, non trovando applicazione le ritenute IRPEF in busta paga, questa risultava essere più “pesante”, proprio per dare un sostegno economico ai lavoratori. Tale richiesta poteva essere fatta da tutti coloro risiedono nei Comuni terremotati (elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016).
La sospensione delle ritenute fiscali riguardava:
L’ultima legge di bilancio ha previsto che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate dovrà avvenire entro il 31 maggio 2018. Nella legge di bilancio è stato stabilito che il versamento delle ritenute fiscali non operate in questo periodo può essere effettuato:
I sostituti d’imposta, che non hanno operato le ritenute, sono comunque tenuti a procedere al conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto), evidenziando nella certificazione unica l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese. Questo al fine di dare ai contribuenti, che hanno chiesto la sospensione, la somma esatta delle ritenute e procedere ai relativi versamenti.
Relativamente alla suddetta disciplina, al Fisco è stato posto un quesito, ovvero di chiarire se la possibilità di pagamento rateale come su indicato può essere riconosciuta anche:
Inoltre, è stato chiesto se il diritto alla rateazione è ereditabile. Cioè se tale diritto spetta anche agli eredi di soggetti che a suo tempo chiesero la sospensione delle ritenute, ma che sono venute a mancare prima della della ripresa della riscossione.
Con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018 le Entrate precisano che il diritto alla rateazione sussiste anche:
Fonte: www.fiscooggi.it