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di Andrea Amantea - 29 Gennaio 2024
C’era tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta del Canone Rai per il 2024. La chance riguardava coloro i quali non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale.
Tuttavia la dichiarazione sostitutiva di non detenzione può ancora essere presentata: l’invio entro il 31 gennaio 2024 permetteva di ottenere l’esenzione per l’intera annualità; dal 1° febbraio al 30 giugno 2024 si può inviare la dichiarazione tramite autocertificazione di non possesso per l’esonero dal pagamento per il secondo semestre del 2024.
Ma prima di vedere come funziona questa dichiarazione, ricordiamo in breve quali sono le novità per il 2024 sul canone TV.
Prima di entrare nello specifico della dichiarazione di non detenzione, è importante ricordare la recente novità prevista dalla L.213/2023, Legge di bilancio 2024, in materia di Canone Rai 2024.
Innanzitutto è confermato che il canone verrà addebitato in bolletta elettrica in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Tuttavia, solo per l’anno 2024, la legge citata ha previsto che il canone Rai sia ridotto da 90 a 70 euro (c.d. canone ordinario o canone RAI). Si veda la risoluzione Agenzia delle entrate, n° 1/2024.
Nessuna novità invece si registra per quanto riguarda il canone Rai speciale, pagato dalle pertite IVA, ad esempio da BAR e Ristoranti .
Leggi anche: Esenzione canone Rai 2024: requisiti, scadenze e domanda per disdire il pagamento
Venendo a quanto detto in apertura, entro il 31 gennaio è possibile dichiarare la non detenzione dell’apparecchio TV evitando così l’addebito del canone nella bolletta.
Ebbene, a seconda della tempestività della presentazione dell’apposito modello, l’esonero dal pagamento del canone può riguardare tutto l’anno o solo il 2° semestre.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata:
Si ponga attenzione al fatto che la dichiarazione di non detenzione e il conseguente esonero dal pagamento del canone Rai, hanno validità annuale. Cosicché, laddove permangano le condizioni per l’esonero, la dichiarazione deve essere presentata di anno in anno.
Come da indicazioni ribadite sul portale dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione in esame può essere presentata tramite:
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
Per fare un esempio, sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione in presenza di una famiglia composta da due coniugi; possesso di un’abitazione; intestazione di utenza elettrica di tipo residenziale – riconducibile a uno dei due coniugi; nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente nell’immobile.
Di seguito alleghiamo il modulo di autocertificazione Canone RAI (o Modulo esenzione Canone) in formato PDF che può servire:
Le dichiarazioni di non detenzione della TV possono essere inviate nei seguenti periodi:
Infine, è utile ricordare che il termine del 31 gennaio, riguarda indirettamente anche i contribuenti che hanno compiuto 75 anni. Infatti, se il compimento del settantacinquesimo anno avviene entro il 31 gennaio 2024, sarà possibile presentare entro il 30 aprile una dichiarazione sostitutiva con cui attestare il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I dell’apposito modello di dichiarazione sostitutiva over 75).
Tale possibilità riguarda: i contribuenti che hanno compiuto 75 anni; con un reddito annuo riferito al periodo d’imposta precedente all’anno oggetto di richiesta di esonero, non superiore a 8.000 euro (si tiene conto anche del reddito del proprio coniuge (o del soggetto unito civilmente); non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.
In tale caso, la dichiarazione non andrà ripetuta anno per anno.