E’ un po’ il timore di tutti coloro che hanno beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura per ristrutturare la propria casa o che hanno ricevuto un contributo a fondo perduto durante l’emergenza Covid. Facciamo riferimento alla possibilità che l’Agenzia delle entrate attivi i controlli sulla legittima spettanza delle agevolazioni richieste. E’ chiaro che se è tutto in regola, documentazione, autorizzazioni, ecc. il contribuente non ha nulla da temere o quantomeno ha tutti gli strumenti per dimostrare di aver agito in buona fede. Detto ciò, una questione di particolare interesse riguarda l’individuazione dell’ufficio competente ad eseguire i controlli.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, con il recente provvedimento Prot. n. 237466 /2023 ha individuato l’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 234/2021, Legge di bilancio 2022. Ecco i dettagli.
Cessione del credito e sconto in fattura: la competenza ad effettuare i controlli
Il comma 35 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone quanto segue:
Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
In pratica, l’Agenzia delle entrate in riferiremo sia ai bonus edilizi oggetto di cessione o sconto in fattura sia ai vari contributi erogati durante l’emergenza Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di controllo.
Da qui, l’Agenzia delle entrate provvede ad emettere atti di recupero di quanto dovuto e non versato, comprese le sanzioni, in caso di mancanza di requisiti verificata in capo al beneficiario delle suddetta agevolazioni.
Come individuare l’ufficio competente
L’ufficio competente ad emettere gli atti citati è individuato sulla base del domicilio fiscale del contribuente, individuato al momento della commissione della violazione.
In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
Da qui, l’adozione del provvedimento del 27 giugno avente ad oggetto “Individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il provvedimento dispone che in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i poteri per i controlli sono attribuiti alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.
Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.
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