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Cessione ecobonus: comunicazione all’Agenzia in scadenza il 28 febbraio

Il 28 febbraio è in scadenza la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cosiddetta "cessione ecobonus" in favore dei fornitori.


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di - 21 Febbraio 2020

Entro il 28 febbraio i contribuenti che intendono effettuare la cessione della detrazione ecobonus in favore dei fornitori dei beni e dei servizi annessi ai lavori effettuati devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate.

La possibilità di cessione riguarda sia i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali sia quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Ecco in chiaro le modalità di presentazione della comunicazione nonché le tempistiche da rispettare alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Cessione detrazione Ecobonus: cos’è

I contribuenti che sostengono spese di risparmio energetico che danno diritto alla detrazione Irpef possono optare per la cessione della detrazione al fornitore dei lavori; uno dei principali motivi per i quali il contribuente si trova a voler cedere il credito può essere legato alla sua incapienza d’imposta ossia il beneficio fiscale legato alla detrazione della spesa sostenuta e premiata per quote annuali è superiore all’imposta dovuta per ciascun periodo d’imposta. In tali casi l’eccedenza della detrazione per la quota annua non è riportabile negli anni successivi e dunque potrebbe essere persa.

La cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e dei servizi di cui ai lavori o nei confronti di altri soggetti se collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In termini pratici, la detrazione può essere ceduta ad esempio, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da società appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, ad esempio il fornitore dei lavori, dopo che è reso disponibile nel cassetto fiscale, può essere utilizzato in compensazione o essere oggetto di una sola ed ulteriore cessione.

Cessione ecobonus: il credito cedibile

Il credito d’imposta cedibile corrisponde, alla detrazione dall’imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni condominiali. Ad esempio per un intervento con spesa sostenute pari a 5.000 €, il credito cedibile sarà pari alla detrazione spettante ossia 3.250 €.

Laddove siano presenti più fornitori la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.

Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Con la Manovra 2020 è stata eliminata l’opzione per la cessione della detrazione per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. impianti fotovoltaici); interventi rientranti nella macrocategoria dei lavori di ristrutturazione.

Leggi anche: Bonus facciate 2020: pronta la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Pertanto la cessione della detrazione riguarda i soli lavori finalizzati al risparmio energetico (art.14 D.L. 63/2013).

Comunicazione cessione ecobonus: scadenza il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa detraibile, i contribuenti devono comunicare la cessione del credito all’Agenzia delle entrate; in particolare la comunicazione può essere effettuata tramite modello cartaceo o attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’invio del modello può avvenire anche tramite PEC, modello sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso è necessario allegare un documento d’identità.

Soffermandoci sulla procedura telematica:

  1. accedendo al portale dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche tramite le credenziali fisconline,
  2. dal menù opzioni posto sulla sinistra della schermata di accesso, è necessario selezionare “servizi per comunicare”,
  3. seguendo la procedura di seguito rappresentata,
  4. cliccando poi su “compila una comunicazione” sarà possibile inserire i dati necessari richiesti dall’Agenzia delle entrate.

Quali dati comunicare per la cessione dell’ecobonus

In particolare sono da comunicare:

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito.

Successivamente alla comunicazione, l’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato accettato con le apposite funzionalità disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia Anche il contribuente viene informato tramite la sua area riservata (fisconline) dell’accettazione del credito da parte del cessionario.

La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso.

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Tags: Agenzia delle EntrateBonus e agevolazioni