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di Andrea Amantea - 7 Ottobre 2022
L’errore commesso nella comunicazione di opzione di cessione del credito o sconto fattura è formale o sostanziale (e come si può correggere)? Proprio partendo da tale differenza, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 33 del 6 ottobre 2022, apre alla possibilità di correzione degli errori commessi nella comunicazione già inviata al Fisco.
I problemi sorgono quando la banca o l’impresa ha già accettato il credito, tramite l’apposita piattaforma oppure quando la banca o l’impresa non hanno accettato il credito e il contribuente non è più nei termini per effettuare una nuova comunicazione di cessione in favore dello stesso o altro cessionario. In tali casi, in presenza sia di errori sostanziali o formali, è possibile rimediare, con procedure diverse tra loro.
A ogni modo, tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella circolare, devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Ecco le istruzioni fornite finalmente dall’Agenzia delle entrate.
Si parla di errori formali in riferimento a informazioni presenti nel modello di comunicazione quali:
In presenza di questi errori, l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è considerata valida ai fini fiscali. Il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.
Tuttavia, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario abilitato, deve segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. La nota deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
La situazione cambia nel caso in cui il contribuente vogli correggere errori sostanziali. Ad esempio, è considerata errore sostanziale l’errata indicazione nella comunicazione di cessione del credito del codice dell’intervento da cui dipende:
Da qui, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
L’annullamento dell’accettazione, deve essere chiesto con istanza (vedi modulo allegato alla circolare in esame), sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente1 (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).
Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Una volta perfezionato l’annullamento della precedente accettazione del credito, se ancora non è scaduto il termine di invio della comunicazione ordinaria (16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese), l’interessato, potrà inviare una nuova comunicazione. Oppure non cedere più il credito e tenerlo per sé sotto forma di detrazione anche per un’eventuale futura cessione delle rate residue.
Se il termine del 16 marzo è scaduto, il contribuente potrà inviare comunque la comunicazione anche in ritardo ossia entro il termine del 30 novembre dell’anno in cui andava trasmessa la comunicazione. Difatti, ha circa 8 mesi di tempo in più per trasmettere la comunicazione.
In tale caso, entro in gioco l’istituto della c.d. remissione in bonis, ex articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Il contribuente dovrà versare una sanzione di 250 euro, non ravvedibile né compensabile. Codice tributo 8114, “F24 Elide”.
La stessa possibilità, vale anche per chi ha semplicemente inviato la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura in ritardo.