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Conguaglio 730 in busta paga, a luglio addebito o rimborso IRPEF

Conguaglio 730 in busta paga delle imposte relative ai redditi 2016, ecco come funziona l'addebito o il rimborso IRPEF delle tasse a debito o a credito


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di - 30 Maggio 2017

Esaurite tutte le operazioni relative alla dichiarazione dei redditi è tempo di pensare alla modalità in cui si verificherà il conguaglio 730 in busta paga delle imposte relative ai redditi 2016.

A partire dal mese di luglio, in caso di pensionati parliamo invece di agosto o settembre, il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio 730 in busta paga, o nel cedolino pensione, tenendo conto dei risultati contabili evidenziati nel modello 730.

Chi è il sostituto d’imposta?

Il sostituto d’imposta è il soggetto obbligato per legge a sostituire in tutto (sostituto a titolo d’imposta) o in parte (sostituto a titolo di acconto) il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria dello Stato.

La legge individua come sostituto d’imposta quel soggetto che è tenuto a corrispondere ad un altro soggetto le somme che costituiscono il “presupposto dell’imposta”, come:

La ritenuta può essere:

Gli obblighi del sostituto d’imposta sono:

Quindi, il sostituto d’imposta trattiene all’origine, a titolo di acconto, le imposte dovute sulla retribuzione, sui compensi o su altri redditi erogati per poi doverle versare mensilmente allo Stato.

Il sostituito (ad esempio il lavoratore) non è debitore verso l’Amministrazione finanziaria, perché non è lui il soggetto che deve versare le imposte, ma, di fatto, gli effetti economici dell’imposizione fiscale ricadranno su di lui, come percettore di reddito.

Nel caso in oggetto della guida è il sostituto d’imposta che si occupa del conguaglio 730 in busta paga, ovvero dell’addebito o del rimborso IRPEF a luglio (o agosto/settembre per l’INPS).

Conguaglio 730 in busta paga, credito o debito per il lavoratore

Il risultato contabile del modello 730 può essere di un credito a favore del contribuente quanto di debito.

Pensiamo ad esempio a chi ha sostenuto spese mediche o relative ad un mutuo prima casa durante lo scorso anno di imposta (credito o rimborso IRPEF). Oppure a chi ha avuto il bonus Renzi nel 2016, ma non ne aveva diritto (debito o addebito IRPEF).

Leggi anche: Detrazione fiscale di spese mediche e sanitarie nel modello 730/2017

Nel primo caso, quindi di credito, il rimborso si configura nella corrispondente riduzione del totale complessivo di ritenute IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF, effettuate sugli emolumenti di competenza del mese di luglio erogati alla totalità dei dipendenti, incluse anche le somme derivanti da altri eventuali conguagli a debito.

Questa metodologia può comportare un’incapienza delle ritenute sulla totalità del credito da rimborsare: gli importi residui saranno riportati nei mesi successivi, fino al termine massimo di paga di dicembre.

Se al contrario il risultato contabile è un debito del contribuente, quanto dovuto viene questa volta trattenuto, sempre sulle retribuzioni a partire dal mese di competenza luglio.

Come nel caso precedente se non vi è capienza per la trattenuta complessiva, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi fino, questa volta, a novembre.

Trattandosi di un debito in caso di differimento del pagamento viene applicato un interesse in ragione dello 0,40% mensile, che viene sempre trattenuto dalla retribuzione e il sostituto d’imposta ha l’onere di versarlo in aggiunta alla totalità delle somme.

Un’ulteriore possibilità data ai contribuenti che si trovano in una situazione debitoria è quello di optare per la rateizzazione in più mesi del debito stesso.

In questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.

Se il conguaglio non può iniziare nel mese di luglio allora il sostituto d’imposta deve ripartire il debito in un numero di rate compatibile con la scelta effettuata dal contribuente in dichiarazione considerando che non può protrarsi oltre il mese di novembre.

Rimborso IRPEF superiore a 4000 euro

In presenza di un rimborso IRPEF superiore a 4000 euro e di elementi di incoerenza fissati ed emanati con specifico decreto dall’Agenzia delle Entrate (attualmente non ancora emanato) è previsto il blocco del rimborso IRPEF al fine di consentire ulteriori controlli direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il contribuente abbia accettato senza apporre modifiche il modello 730 precompilato, non scattano questi ulteriori controlli in quanto i dati già presenti nel modello derivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di controlli aggiuntivi i tempi di rimborso si dilatano rispetto alla generalità dei casi, l’alternativa per evitare questi controlli e ottenere quindi subito il rimborso è quella di scegliere la modalità di “compensazione” al posto del rimborso.

Per scegliere questa modalità il contribuente deve compilare il quadro “I” del modello 730 che indica la volontà di compensare il credito risultante dal modello 730 con altri tributi come ad esempio IMU o TASI: in questo modo il credito diminuisce e se il totale va al di sotto della soglia di controllo questo non viene applicato e il rimborso può essere gestito come negli altri casi direttamente dal sostituto d’imposta.

Rimborso IRPEF senza sostituto d’imposta

Vi sono però anche situazioni in cui il contribuente non abbia un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio 730 in busta paga.

E’ il caso di coloro che al momento del conguaglio si trovino senza lavoro oppure di colf o badanti in cui il datore di lavoro non svolge la funzione di sostituto d’imposta.

In questo caso il rimborso IRPEF arriverà direttamente dal Fisco (solitamente entro dicembre). Le possibilità di rimborso IRPEF sono tre:

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Tags: Modello 730