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Contratto di locazione a canone concordato: novità nel Dl semplificazioni

Il nuovo decreto semplificazioni introduce delle novità in materia di contratti di locazione a canone concordato. Ecco i dettagli.


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di - 21 Giugno 2022

Il decreto semplificazioni approvato la scorsa settimana dal Governo interviene anche in materia di contratti di locazione a canone concordato.

La novità riguarda i contratti  “non assistiti” e la durata dell’attestazione con la quale si dimostra che il contratto concluso dalle parti in autonomia è conforme al contenuto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Ecco cosa cambia con il nuovo decreto semplificazioni.

Contratto di locazione a canone concordato: cos’è e come funziona

Grazie all’art.2 comma 3 della Legge 431/1998, le parti possono stipulare contratti di locazione atipici ossia a canone concordato, definendo il valore del canone e la durata del contratto (fermo restando la durata minima di 3 anni) sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra:

I criteri generali per la stipula di tali accordi sono stati definiti con il Dm 16 gennaio 2017, Ministero Infrastrutture e trasporti.

Nella definizione del canone effettivo, nel rispetto dei canoni minimi e massimi stabiliti dai suddetti accordi, le parti contrattuali, assistite  a loro richiesta  dalle rispettive organizzazioni, tengono conto anche dei seguenti elementi:

Per i contratti “non assistiti” ossia definiti in autonomia tra le parti interessate senza l”ausilio delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali, è necessaria apposita attestazione.

L’attestazione serve a dimostrare  che il contratto concluso dalle parti in autonomia è conforme al contenuto degli accordi territoriali sopra citati.

Affitto a canone concordato: le novità nel decreto semplificazioni

Il nuovo decreto semplificazioni interviene proprio sulla durata di tale ultima attestazione.

In particolare, il decreto dispone quanto segue:

L’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2017, n. 62, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Dunque, l’attestazione avrà durata prolungata per tutti i contratti definiti dallo stesso locatore. Se stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Tali indicazioni valgono anche laddove l’attestazione riguarda i contratti di locazione di natura transitoria e i contratti di locazione per studenti universitari.

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Tags: locazioni