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di Andrea Amantea - 2 Settembre 2020
Dal 1° settembre 2020 gli impianti di distribuzione carburanti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, hanno l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In realtà l’obbligo è già in essere dal 1° luglio 2018 per gli impianti cosiddetti ghost. Impianti in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità di self – service prepagato.
L’obbligo riguarda ad ogni modo, le cessione di benzina e gasolio effettuate nei confronti dei privati ossia dei consumatori finali.
Per le cessioni poste in essere verso altri soggetti passivi d’imposta sono documentate con fattura elettronica.
Nulla è cambiato per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.
In tale caso l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2021.
Ecco in chiaro chi è interessato dal termine del 1° settembre e con quali modalità e tempistiche deve essere effettuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’art.2 del D.lgs 127/2015 dispone l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da:
Nello specifico l’obbligo quali dati riguarda?
Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.
In particolare, le scadenze, le modalità e i tempi da rispettare sono riportati nel provvedimento prot. n. 106701 del 28.05.2018. Provvedimento adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli. Sentito il Ministero dello Sviluppo economico.
Il provvedimento citato, ha fissato i seguenti termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
Anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi. Fermo restando che l’ultimo termine viene individuato nella data del 1° gennaio 2020.
Di seguito con il provvedimento de 30 dicembre 2019, l’Agenzia ha definito termini di avvio dell’obbligo differenziati in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto.
Difatti, lo scadenzario inizialmente era così articolato:
Ancora:
Di seguito è intervento il provvedimento del 22 aprile 2020.
Provvedimento con il quale sono stati prorogati al 1° settembre 2020 (rispetto alla data del 1° luglio 2020) i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi:
Si passa dunque dalla data del 1° luglio 2020 a quella del 1° settembre 2020.
Resta inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
La proroga è stata adottata a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore. Anche sulla base della rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID- 19”.
La trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le informazioni trasmesse vengono utilizzate anche per la tenuta del registro di carico e scarico (art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 504/1995).
I dati sono poi messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
L’obbligo è assolto tramite l’applicazione “CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI” disponibile sul Portale Unico Dogane (PUD), che comprende i seguenti servizi:
Per usufruire dei servizi sono necessarie:
I dati devono essere trasmessi: