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Corrispettivi carburanti: trasmissione telematica dal 1° settembre

Obbligo di trasmissione dei corrispettvi carburante per gli impianti che nel 2018, hanno erogato più di 1,5 mln di litri di carburante.


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di - 2 Settembre 2020

Dal 1° settembre 2020 gli  impianti di distribuzione carburanti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, hanno l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

In realtà l’obbligo è già in essere dal 1° luglio 2018 per gli impianti cosiddetti ghost. Impianti in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità di self – service prepagato.

L’obbligo riguarda ad ogni modo, le cessione di benzina e gasolio effettuate nei confronti dei privati ossia dei consumatori finali.

Per le cessioni poste in essere verso altri soggetti passivi d’imposta sono documentate con fattura elettronica.

Nulla è cambiato per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.

In tale caso l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2021.

Ecco in chiaro chi è interessato dal termine del 1° settembre e con quali modalità e tempistiche deve essere effettuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti

L’art.2 del D.lgs 127/2015 dispone l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da:

Nello specifico l’obbligo quali dati riguarda?

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.

In particolare, le scadenze,  le modalità e i tempi da rispettare sono riportati nel provvedimento prot. n. 106701 del 28.05.2018. Provvedimento  adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli. Sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Corrispettivi carburanti: avvio dell’obbligo a scaglioni

Il provvedimento  citato, ha fissato i seguenti termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

Anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi. Fermo restando che l’ultimo termine viene individuato nella data del 1° gennaio 2020.

Di seguito con il provvedimento de 30 dicembre 2019, l’Agenzia ha definito termini di avvio dell’obbligo differenziati  in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto.

Difatti, lo scadenzario inizialmente era così articolato:

  • 1°luglio per  per gli impianti autostradali ad elevata automazione – ghost station;
  • 1° gennaio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Ancora:

  • 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.
  • 1° gennaio 2021, gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.

Proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo

Di seguito è intervento il provvedimento del 22 aprile 2020.

Provvedimento con il quale sono stati prorogati al 1° settembre 2020 (rispetto alla data del 1° luglio 2020) i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi:

Si passa dunque dalla data del 1° luglio 2020 a quella del 1° settembre 2020.

Resta inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

La proroga è stata adottata a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore. Anche sulla base della rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID- 19”.

Modalità e termini per la trasmissione dei corrispettivi

La trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le informazioni trasmesse vengono utilizzate anche per la tenuta del registro di carico e scarico (art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 504/1995).

I dati sono poi messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

L’obbligo è assolto tramite l’applicazione “CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI” disponibile sul Portale Unico Dogane (PUD), che comprende i seguenti servizi:

  • “invioDistributoriCarburanti”, per effettuare la trasmissione di file utilizzando il “Tracciato unico3 – Cessione carburanti & Registro C_S” ; il sistema attribuisce ai file regolarmente registrati il codice identificativo IUT (Identificativo Univoco Telematico)
  •  “annullamentoDistributoriCarburanti”, per annullare un file precedentemente inviato e registrato a sistema
  • “interopRservice”, per controllare lo stato dell’operazione (invio o annullamento) per uno specifico IUT
  • iinteropService”, per ottenere l’esito dell’operazione effettuata; aI file di esito è apposto il sigillo elettronico (firma digitale), secondo il regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS.

Per usufruire dei servizi sono necessarie:

  • le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2
  • o CNS (Carta Nazione dei Servizi).

Con quale frequenza devono essere trasmessi i dati?

I dati devono essere trasmessi:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale;
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.

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