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TARI, novità nel Decreto Sostegni: regolamenti e tariffe entro il 30 giugno

Il Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i Comuni  devono approvare le tariffe e i regolamenti sulla TARI.


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di - 31 Marzo 2021

Il Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti, TARI e della tariffa corrispettiva. Inoltre,  le imprese possono comunicare al  comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico entro il 31 maggio di ciascun anno.

La scadenza del 30 giugno è collegata al termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali. Anche tale termine è stato oggetto di proroga, legata all’attuale pandemia da covid-19.

Ecco i dettagli.

Più tempo per approvare le tariffe TARI nel Decreto Sostegni

Grazie al Dl Sostegni, in considerazione della pandemia in essere, gli Enti locali avranno più tempo per approvare le delibere in materia di TARI e tariffa corrispettiva.

Infatti, il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva è prorogato al 30 giugno 2021.  Dunque, gli Enti locali avranno tempo fino ai due mesi successivi all’approvazione del bilancio di previsione per le deliberazioni in materia di TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Le disposizioni in parola si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Sulla tariffa corrispettiva, si ricorda che i i comuni che hanno realizzato “sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico” hanno la facoltà di applicare:

In tal caso, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).

Per intenderci, per sistemi di misurazione puntuale si intende un sistema che permette di individuare i rifiuti effettivamente prodotti – o meglio conferiti – dalla singola utenza.

Si veda a tal proposito il documento sulle “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE- PROGRAMMA OPERATIVO “GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA” FSE 2007 – 2013”.

Le novità per i rifiuti assimilati

Oltre a quanto detto sulla TARI, le imprese avranno tempo fino al 31 maggio di ciascun anno, per comunicare al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico. Il riferimento è ai rifiuti assimilati.

A tal proposito, il codice dell’Ambiente (d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (quelli che nel testo previgente del Codice erano indicati come rifiuti assimilati) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua  l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (riduzione tariffaria).

Per tali utenze non domestiche,  la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato ha effetti
per un periodo non inferiore a cinque anni. Salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico,  di riprendere l’erogazione del servizio, anche prima della scadenza quinquennale. Su richiesta del titolare della stessa utenza.

Cosa prevede la normativa ordinaria sui termini di approvazione delle tariffe?

Il comma 683 della Legge 147/2013, Legge di stabilità 2014, dispone che:

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita’ al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita’ competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita’ con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita’ nonche’ della tipologia e della destinazione degli immobili.

Più in generale, in linea con quanto appena riportato, la Legge finanziaria per il 2007, prevede che  gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Attenzione:

Il termine di approvazione del bilancio è richiamato anche dalla Legge 388/2000 che all’art.53 comma 16, prevede che:

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Il termine di approvazione del bilancio di previsione coincide con la data del 31 dicembre ed è riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Decreto Sostegni: proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione

Il D.l. sostegni, oltre a prorogare il termine di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva interviene anche sui termini di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. Riprendendo le precedenti proroghe disposte dapprima:

Il Decreto Sostegni sposta il termine al 30 aprile 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio.

In sintesi il D.L. Sostegni permette agli Enti locali, per l’anno 2021, di provvedere alle  deliberazioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva entro i due mesi successivi al termine  per  l’approvazione del bilancio di previsione.

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Tags: ABC Fisco