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Forfettari 2024: condizioni di accesso, permanenza, e fuoriuscita dal regime agevolato

Potrebbe creare qualche problema la gestione di fatture emesse, ma non ancora incassate per chi passa al forfettario.


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di - 6 Dicembre 2023

I contribuenti che hanno già in essere un’attività in regime forfettario e intendono continuare nel regime “di favore” anche nel 2024, devono porre in essere una serie di verifiche per essere sicuri di poter continuare a stare fra i forfettari.

Le verifiche dei requisiti potrebbero riguardare anche il passaggio dal regime semplificato o dal regime ordinario al forfettario. Qui, potrebbe inoltre essere di difficile gestione l’individuazione della corretta imputazione dei ricavi relativi a fatture emesse, ma non ancora incassate o che comunque rispetto alle quali non si sono verificate le regole di imputazione temporale previste per il regime di provenienza (cassa o competenza).

Aggiornamento: l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, con la quale fornisce precisazioni sull’applicazione delle modifiche apportate al regime forfettario dalla legge di bilancio 2023 e illustra, in particolare, le nuove condizioni di accesso, permanenza, e fuoriuscita dal regime agevolato.

Vediamo cosa sapere e come procedere a tali verifiche, ma prima facciamo un breve cenno ai requisiti per il regime fiscale forfettario 2024.

Regime forfettario 2024: un cenno ai requisiti

I requisiti di accesso al regime fiscale forfettario 2024 saranno gli stessi di quelli attualmente in essere.

Da qui, potranno accedere o continuare ad operare in regime forfettario le persone fisiche titolari di partita iva che nell’anno precedente:

Quali sono le cause di esclusione dal Regime Forfettario nel 2024

Circa le cause di esclusione, ad esempio, è confermato che il regime agevolato forfettario è escluso per:

Dunque, al di là della soglia di ricavi/compensi raggiunta, queste condizioni oggettive, escludono il soggetto interessato dalla possibilità di applicare il regime agevolato forfettario.

Superamento del limite di 100mila euro di ricavi o compensi in corso d’anno

Cosa succede ai soggetti forfettari, che, nel corso dell’anno superano la soglia di 100mila euro di incasso? Questi transitano nel regime ordinario nell’anno stesso, ma con decorrenze diverse per l’Iva e per le imposte dirette.

Ai fini Iva, il periodo d’imposta decorre dalla data di incasso, che comporta il superamento del limite di 100mila euro in corso d’anno. Pertanto:

Sempre dalla data dell’incasso, inoltre, sono istituiti i registri Iva e assolti i relativi obblighi per tutte le operazioni fatturate successivamente a tale data. Non devono, invece, essere rettificate le fatture emesse antecedentemente senza Iva.

Ai fini delle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno. Pertanto deve istituire le scritture contabili e assolvere agli adempimenti necessari alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

Fonte: circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023

Come fare la verifica dei ricavi/compensi

Per poter applicare il regime forfettario anche nel 2024, in primis, è necessario verificare la soglia di ricavi/compensi conseguiti nel 2023.

La soglia dei ricavi (o dei compensi) va verificata sempre rispetto all’incassato. Cosicché se un’impresa ha emesso fatture per 87.000 euro nel 2023, ma di queste ce n’è una non ancora incassata nello stesso anno, per un importo pari a 3.000 euro, sarà possibile rimanere nel forfettario anche nel 2024.

Passaggio dal regime ordinario al forfettario: come gestire le fatture incassate nel 2023? 

Più difficile potrebbe essere la verifica dei ricavi/compensi rispetto a chi transita da un regime di contabilità/fiscale ordinario a quello forfettario.

Ad esempio, ipotizziamo che un’impresa abbia incassato un ricavo per una vendita di beni che verranno consegnati solo nel 2024. In tale caso, tali ricavi concorreranno alla formazione del reddito in tale anno.

Dunque non andranno considerati nella verifica del limite di ricavi/compensi 2023 di 85.000 euro.

Infatti, come da circolare n°11/E 2017,

Allo stesso modo, è da ritenere che i componenti reddituali – per i quali sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle regole vigenti nel regime di “provenienza”.

Nei fatti, l’imputazione dei citati ricavi, avverrà in base al principio di competenza (vedi art.109 del DPR 917/86, TUIR). Al verificarsi delle condizioni previste in applicazione di tale regime (consegna merci ad esempio). 

Passaggio dal semplificato al forfettario: come gestire le fatture incassate nel 2024?

Tali indicazioni valgono in linea di massima anche per chi transita dal regime semplificato al forfettario.

In tale caso, la soglia di 85.000 andrà verificata sulla base di quello che è stato incassato nel 2023.

Potrebbe sorgere il dubbio se vanno considerate solo le fatture registrate per chi è in cassa virtuale, ex art.18, comma 5 del DPR 600/73.

Su tale ultimo passaggio, in base alle indicazioni di cui alla circolare n° 9/2019, sarà necessario registrare entro fine anno tutti i componenti positivi e negativi di reddito per i quali, non è ancora intervenuta la registrazione, affinché gli stessi concorrano alla tassazione nel periodo d’imposta 2023.

Ai fini del calcolo del limite dei 85.000 euro per l’ingresso nel regime forfetario rileveranno però i soli componenti positivi effettivamente incassati nel 2023. Quelli non ancora percepiti concorreranno nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.

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This post was last modified on 6 Dicembre 2023

Fisco e Tasse
Tags: ABC Fisco