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di Andrea Amantea - 3 Febbraio 2023
Nel corso di un questione time tenutosi presso la Camera dei Deputati in data 1° febbraio 2023, il Ministro dell’economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha risposto ad alcune domande in riferimento: alla definizione agevolata degli avvisi bonari; rispetto alle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli posto in essere dall’Agenzia delle entrate sulle liquidazioni periodiche Iva. c.d. Li.Pe.; al regime di tassazione riservato ai c.d. frontalieri.
Sui frontalieri il dubbio riguarda il venir meno dell’accordo “amichevole” stipulato con effetti limitati al periodo della pandemia, tra Italia e Svizzera che prevedeva la tassazione solo nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa ossia in Svizzera, anche laddove parte delle ore lavorative era svolta in smart working in Italia.
Di seguito andiamo ad analizzare in breve i chiarimenti pervenuti nel corso del question time.
La prima questione analizzata riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari. In particolare, tale sanatoria è regolata dai commi da 153 a 159 della Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023.
Possono essere sanati, gli avvisi bonari da controllo automatizzato (36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/1972), anni d’imposta, 2019-2020,2021, rispetto ai quali:
Detto ciò, c’era il dubbio se la definizione agevolate riguardasse o meno anche gli avvisi bonari da controllo automatico delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe. Posto che, il foglio di calcolo dell’Agenzia delle entrate messo a disposizione dei contribuenti, lasciava qualche dubbio in merito. Ebbene, la risposta del Ministro Giorgetti è stata affermativa. La circolare n°1/2023 dell’Agenzia delle entrate non fa alcuna distinzione in merito.
Dunque, si alla definizione agevolata anche per gli avvisi bonari da controllo automatizzato sulle Li.Pe.
Un ulteriore chiarimento del Ministro, ha riguardato il regime di tassazione riservato ai c.d. frontalieri ossia coloro i quali, lavoratori dipendenti, residenti in Italia, quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.
Dunque, ai fini della qualifica di frontaliere, è necessario spostarsi quotidianamente nello Stato del proprio datore di lavoro.
Il problema si pone dopo che è venuto meno l’accordo stipulato, con effetti limitati al periodo della pandemia, tra Italia e Svizzera che prevedeva la tassazione solo nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa ossia in Svizzera anche laddove parte delle ore lavorative era svolta in smart working in Italia. Si veda di recente la risposta Agenzia delle entrate, n°171/2023.
A tal proposito, il Ministro ha previsto la possibile adozione di un protocollo aggiuntivo tra Italia e Svizzera che contempli il telelavoro, con la predisposizione di regole transitorie. Ciò, nell’ambito del nuovo accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni.
Nel complesso, si tratta di due importanti chiarimenti che in molti aspettavano con ansia.