>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Andrea Amantea - 12 Novembre 2020
Le verifiche periodiche effettuate dai datori di lavoro sulle attrezzature di lavoro al fine di valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza non beneficiano dell’Iva al 10%. Al contrario tale aliquota si applica alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici installati nei fabbricati abitativi .
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n° 11 del 9 novembre.
L’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 488/1999 prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle:
«prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
In parole semplici, come da guida dell’Agenzia delle entrate sulle restrizioni edilizie: sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%.
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
L’impresa che esegue i lavori fornisce anche i beni da installare.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni:
In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Ad esempio, rientrano tra i beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie e video citofoni.
Consideriamo i seguenti dati (fonte Guida Ristrutturazioni Agenzia delle entrate):
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi ( 10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Con la consulenza giuridica n° 11 del 9 novembre, l’Agenzia delle entrate ha affrontato una richiesta di chiarimenti circa l’applicazione dell’Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria.
Sono esempi di manutenzione ordinaria:
Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente. Si veda a tal parere, Agenzia delle entrate, n°18/2019, quesito n°3.
Dunque, l’applicazione dell’Iva al 10% riguarda anche la verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal D.P.R. n. 162 del 1999). Compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.).
A tal proposito, colui che ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate intera sapere se l’Iva al 10%, per estensione si applica anche alle seguenti attività:
Secondo l’agenzia le verifiche citate al punto 1 hanno:
una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodiche” ivi previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti.
Da qui, la tipologia di interventi ivi al DPR 462, possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento. Tuttavia, a condizione che siano obbligatori per legge e su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Attenzione, non si applica l’Iva al 10% alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro (punto n°2), che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n°11 del 9 novembre.