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Manovra: regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Il nuove regime fiscale del 5% complessivo per 5 anni, previsto dalla manovra, per agevolare la creazione di imprese costituite dai giovani fino a 35 anni e disoccupati.


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di - 8 Luglio 2011

L’art.27 del decreto legge nr 98/2011, meglio conosciuto come Finanziaria 2011 va a riformare gli attuali regimi fiscali forfettari, proprio per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese.

Il d.l. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 155 dello scorso 6 luglio, oltre ai tagli, prevede infatti anche una serie di norme per lo sviluppo quali:

Tornando al regime fiscale di vantaggio previsto nella manovra, l’art 27 dispone che

a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (vale a dire il regime dei contribuenti minimi)si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attivita’ d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

E’ previsto un forfait fiscale nella misura del 5% complessivo per le imprese costituite dai giovani fino a 35 anni e dura 5 anni: “l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 (ossia del 20%) e’ ridotta al 5 per cento”.

Requisiti

Tale beneficio è riconosciuto a condizione che:

Esenzioni

Il comma 3 dell’art. 27 dispone che  tutti coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche dei contribuenti minimi previsti  dai commi 96  e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare,, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

Inoltre, tali soggetti sono altresi’ esenti dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 (definizione di contribuente minimo) ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 (chi non è contribuente minimo) dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tali soggetti possono comunque optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con uno o piu’ provvedimenti detterà  le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto sopra descritto.

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Categories: Fisco e Tasse
Tags: lavoromanovraRegime Forfettario