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di Redazione Lavoro e Diritti - 2 Novembre 2022
In questa guida andiamo a vedere le sanzioni in caso di errori ed omissioni e quando è possibile inviare il modello 770 correttivo e integrativo. La dichiarazione riferita al modello 770 deve obbligatoriamente essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel (Desktop Telematico) come ad esempio i Consulenti del Lavoro. Il 770 si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra Comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest’ultima Comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta prestazione della dichiarazione. Detta comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito www.agenziaentrate.it.
Può capitare di ricevere errori oppure di voler integrare un 770 già inviato, questo si può fare senza sanzioni entro 5 giorni dall’invio del modello oppure dalla data di scarto. Non si possono invece apportare correzioni o integrazioni in caso di omessa presentazione 770. Ma prima ricordiamo in breve come si invia il modello 770.
I canali per la presentazione per l’invio del modello 770 anno sono due:
Per accedere ai servizi Entratel telematici bisogna aver richiesto le proprie credenziali in fase di abilitazione attraverso la funzionalità di Prelievo dei dati. Successivamente dal secondo accesso l’utente abilitato deve accedere dal sito dell’Agenzia (o direttamente da Entratel) ed inserire:
Vi ricordiamo infine che è possibile accedere a tutti servizi delle Entrate direttamente con le proprie credenziali SPID.
Leggi anche: SPID Agenzia delle Entrate: ora si può usare per tutti i servizi online
Ma cosa succede se vi sono errori nella presentazione o nel modello? Vediamo quindi quali sono le sanzioni e in cosa consistono le dichiarazioni correttive e integrative. In primo luogo, vediamo in quali sanzioni incorre l’intermediario.
La tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni è punita (art. 7‐bis, D. Lgs. 241/1997) con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00. Dal 2007 è ammesso il ravvedimento: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il ravvedimento può essere proposto entro 90 giorni dalla scadenza del termine (termine entro il quale la dichiarazione si considera ancora validamente trasmessa). La sanzione ridotta applicabile è pari a € 51,60 (un decimo di € 516).
Facciamo una precisazione: sebbene l’intermediario invii più dichiarazioni in un’unica fornitura (nome riferito al file telematico) la sanzione amministrativa di cui sopra, è riferita a ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni.
Conseguentemente, in caso di omessa o tardiva trasmissione di una fornitura sarà irrogata, all’intermediario, la sanzione amministrativa per ciascuna delle dichiarazioni comprese nella fornitura. Così in caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico consistente nell’irrogazione della somma stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
La sanzione non si applica nell’ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia dell’entrate che attesta il motivo dello scarto.
Le ulteriori sanzioni amministrative a seguito di quanto disposto dal D. Lgs. 158/2015, modificato, nella decorrenza, dalla L .208/2015, possono essere così riepilogate:
Vi sono però anche casi in cui si arrivino ad applicare sanzioni penali. Il D.Lgs. 158/2015, recante revisione del sistema sanzionatorio ha modificato il D.Lgs. 74/200 che regola i reati tributari, tra questi anche quelli legati all’attività del sostituto d’imposta.
In particolare, al sostituto d’imposta si applicano le seguenti sanzioni penali:
Ma cosa succede se vi sono errori nella presentazione del modello? Infine, per coloro i quali dopo aver presentato il modello 770/2022 abbiano riscontrato delle inesattezze o degli errori hanno la possibilità di produrre un nuovo modello 770 correttivo oppure un modello 770 integrativo.
Vediamo le differenze.
La dichiarazione correttiva nei termini è una prima possibilità attraverso la quale il contribuente può prima della scadenza del termine di presentazione; entro la scadenza si possono rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compilando una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti barrando la casella nel frontespizio “correttiva nei termini”.
Successivamente alla scadenza naturale si può presentare un modello 770 integrativo.
Nel caso in cui invece i termini di presentazione della dichiarazione siano scaduti, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione stessa; l’integrazione avviene presentando un nuovo modello, barrando la casella “dichiarazione integrativa”. La dichiarazione integrativa può essere presentata qualora la dichiarazione originaria sia stata validamente trasmessa (anche se inviata entro 90 giorni dal termine di scadenza).
La presentazione della dichiarazione correttiva nei termini non determina l’applicazione di alcuna sanzione; mentre quella integrativa (oltre i termini) è soggetta alle prescritte sanzioni con possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento.