Dal 1° luglio 2022 sono in vigore le nuove sanzioni nei confronti di commercianti, artigiani e professionisti che si oppongono al pagamento tramite POS obbligatorio per l’acquisto di beni e servizi.
Questo significa che qualsiasi transizione economica presso negozi, botteghe, studi professionali fino ai lavori svolti da autonomi (elettricisti, idraulici ecc.) deve poter essere pagata tramite POS, ovvero pagamenti elettronici quali carta di credito, di debito, app di pagamento quali Google wallet, Apple Pay, Satispay e altre.
Aggiornamento: con determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 ottobre 2022 si stabiliva la deroga di obbligo di pagamento tramite POS per tabacchi, valori bollati e postali. Con nuova Determinazione direttoriale numero 355282/RU del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si ripristina l’obbligatorietà del POS anche per l’acquisto dei suddetti beni. Pertanto i tabaccai in tali casi non potranno più rifiutare il pagamento con carta e in caso contrario saranno passibili di sanzioni.
Diamo allora qualche ulteriore informazioni in merito ad un argomento che sicuramente interesserà consumatori ed esercenti commerciali, e che si collega al cosiddetto pacchetto anti evasione.
Qual è la normativa di riferimento per il POS obbligatorio
Dal 1° luglio 2022 scatta una doppia multa, una fissa e una variabile, per chi rifiuta il pagamento tramite POS (carta di debito, di credito o carta virtuale), vale a dire il noto dispositivo elettronico che permette di utilizzare le carte per le transazioni commerciali.
Vero è che l’obbligo per esercenti, artigiani e professionisti in realtà sussiste dal 2013, ma non vi era fino ad ora alcuna sanzione per il mancato adeguamento. Quest’ultima si concretizzerebbe da fine giugno, onde incentivare le partite IVA al rispetto delle regole in materia fiscale.
Inizialmente la data del primo gennaio 2023 era stata stabilita dal DL n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Proprio l’appena citato decreto legge ha specifico rilievo all’art. 19-ter, introdotto in sede referente, il quale disciplina le sanzioni amministrative per quanto attiene alla violazione dell’obbligo di accettare il pagamento POS con carte di debito o di credito, da parte di commercianti, artigiani e professionisti.
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Il DL n. 179 del 2012 e l’art. 15 sui pagamenti elettronici
Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 15 del DL n. 179 del 2012 i soggetti che compiono l’attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali avrebbero dovuto accettare dal primo giugno 2013 il pagamento POS effettuato con carte di debito e carte di credito.
In detto articolo, relativo ai pagamenti elettronici, è infatti possibile leggere le seguenti parole: gli operatori del commercio “nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione“.
Tuttavia, l’obbligo non comportava alcuna sanzione in caso di violazione. Ora la novità della multa, applicata non più da inizio 2023, ma da fine giugno 2022.
Obbligatorietà POS per i tabacchi, valori bollati e postali
Con determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 ottobre si stabiliva la deroga di obbligo di POS per tabacchi, valori bollati e postali. Ciò significa che per tutti i pagamenti di acquisto di beni e servizi B2C e B2B vige l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici ovvero tramite POS, tranne che per le predette categorie di beni. Pertanto i commercianti in tali casi potranno rifiutare il pagamento con carta, senza andare incontro a sanzioni.
Tuttavia, dal 26 giugno 2023, a seguito dell’emanazione della Determinazione direttoriale numero 355282/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si dispone la revoca del precedente provvedimento di deroga all’obbligo di accettare il POS per il pagamento di questi prodotti.
Pertanto da tale data gli esercenti sono di nuovo obbligati ad accettare la carta anche per tali acquisti e saranno soggetti alle normali sanzioni nel caso si rifiutino di accettare questa modalità di pagamento.
Quali sono le sanzioni rispetto all’obbligatorietà dei pagamenti tramite POS
Il sopra citato art. 19-ter ha definito le caratteristiche della sanzione che scatta contro chi dice no al pagamento POS, preferendo intascare il corrispettivo in denaro contante. Ebbene, in esso è disposto che l’importo della sanzione per chi non accetta pagamenti in formato elettronico, a partire dalla nuova data del 30 giugno 2022 è fissato in:
- 30 euro;
- incrementato del 4% del valore della transazione.
Da notare un dettaglio non di poco conto: infatti non vi sono norme relative al pagamento in misura ridotta, rintracciabile nelle disposizioni in vigore in campo di sanzioni amministrative.
Esempio sanzioni POS obbligatorio
Facendo un esempio pratico, in ipotesi di mancata accettazione di un pagamento POS corrispondente a 25 euro, all’esercente sarà inflitta una sanzione di 31 euro:
- 30 euro + 1 euro (vale a dire il 4% di 25 euro di transazione elettronica non consentita).
Infine appare opportuno ricordare che, nel quadro del decreto PNRR 2, all’art. 16 è l’indicazione della nascita del Portale nazionale del sommerso per contrastare il lavoro nero. Quest’ultimo servirà ad una efficace programmazione dell’attività ispettiva e allo scopo di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso in tutto il paese. Chiara dunque l’intenzione del Governo di rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale.
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