POS obbligatorio: quali sono le sanzioni per chi rifiuta la carta? Ultime novità

Dal mese di luglio del 2022 è in vigore la doppia multa per il POS obbligatorio. Ecco quali sono le sanzioni e le ultime novità in materia.


Con un anticipo di sei mesi rispetto alla precedente tabella di marcia, per effetto del Decreto PNRR 2, dal 1° luglio 2022 sono in vigore le nuove sanzioni nei confronti di commercianti, artigiani e professionisti che si oppongono al pagamento tramite POS obbligatorio.

Questo significa che da luglio qualsiasi transizione economica presso negozi, botteghe, studi professionali fino ai lavori svolti da autonomi (elettricisti, idraulici ecc.) deve poter essere pagata tramite POS, ovvero pagamenti elettronici quali carta di credito, di debito, app di pagamento quali Google wallet, Apple Pay, Satispay e altre.

Aggiornamento: con determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 ottobre si stabilisce la deroga di obbligo di POS per tabacchi, valori bollati e postali. Ciò significa che per tutti i pagamenti di acquisto di beni e servizi B2C e B2B vige l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici ovvero tramite POS, tranne che per le predette categorie di beni. Pertanto i commercianti in tali casi potranno rifiutare il pagamento con carta, senza andare incontro a sanzioni.

Diamo allora qualche ulteriore informazioni in merito ad un argomento che sicuramente interesserà consumatori ed esercenti commerciali, e che si collega al cosiddetto pacchetto anti evasione.

POS obbligatorio: normativa

Dal 1° luglio 2022 scatta una doppia multa, una fissa e una variabile, per chi rifiuta il pagamento tramite POS (carta di debito, di credito o carta virtuale), vale a dire il noto dispositivo elettronico che permette di utilizzare le carte per le transazioni commerciali.

Vero è che l’obbligo per esercenti, artigiani e professionisti in realtà sussiste dal 2013, ma non vi era fino ad ora alcuna sanzione per il mancato adeguamento. Quest’ultima si concretizzerebbe da fine giugno, onde incentivare le partite IVA al rispetto delle regole in materia fiscale.

Inizialmente la data del primo gennaio 2023 era stata stabilita dal DL n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Proprio l’appena citato decreto legge ha specifico rilievo all’art. 19-ter, introdotto in sede referente, il quale disciplina le sanzioni amministrative per quanto attiene alla violazione dell’obbligo di accettare il pagamento POS con carte di debito o di credito, da parte di commercianti, artigiani e professionisti.

Il DL n. 179 del 2012 e l’art. 15 sui pagamenti elettronici

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 15 del DL n. 179 del 2012 i soggetti che compiono l’attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali avrebbero dovuto accettare dal primo giugno 2013 il pagamento POS effettuato con carte di debito e carte di credito.

In detto articolo, relativo ai pagamenti elettronici, è infatti possibile leggere le seguenti parole: gli operatori del commercio “nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione“.

Tuttavia, l’obbligo non comportava alcuna sanzione in caso di violazione. Ora la novità della multa, applicata non più da inizio 2023, ma da fine giugno 2022.

POS obbligatorio, quali sono le sanzioni

Il sopra citato art. 19-ter ha definito le caratteristiche della sanzione che scatta contro chi dice no al pagamento POS, preferendo intascare il corrispettivo in denaro contante. Ebbene, in esso è disposto che l’importo della sanzione per chi non accetta pagamenti in formato elettronico, a partire dalla nuova data del 30 giugno 2022 è fissato in:

  • 30 euro;
  • incrementato del 4% del valore della transazione.

Da notare un dettaglio non di poco conto: infatti non vi sono norme relative al pagamento in misura ridotta, rintracciabile nelle disposizioni in vigore in campo di sanzioni amministrative.

Esempio sanzioni POS obbligatorio

Facendo un esempio pratico, in ipotesi di mancata accettazione di un pagamento POS corrispondente a 25 euro, all’esercente sarà inflitta una sanzione di 31 euro:

  • 30 euro + 1 euro (vale a dire il 4% di 25 euro di transazione elettronica non consentita).

Infine appare opportuno ricordare che, nel quadro del decreto PNRR 2, all’art. 16 è l’indicazione della nascita del Portale nazionale del sommerso per contrastare il lavoro nero. Quest’ultimo servirà ad una efficace programmazione dell’attività ispettiva e allo scopo di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso in tutto il paese. Chiara dunque l’intenzione del Governo di rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale.

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