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Precompilata 2021: erogazioni liberali per il Terzo Settore in dichiarazione

Nella dichiarazione precompilata 2021 saranno presenti anche le erogazioni liberali effettuate in favore degli enti del terzo settore.


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di - 22 Febbraio 2021

Nella dichiarazione precompilata 2021 saranno presenti anche le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 in favore degli enti del terzo settore. L’invio dei dati all’Agenzia delle entrate sarà solo facoltativo per quest’anno, mentre dal prossimo anno diventerà un adempimento obbligatorio.

La comunicazione riguarda anche il totale delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente; in questo caso si dovrà indicare il soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e l’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata. Non si devono inviare i dati di chi si limita a raccogliere le donazioni effettuate da altri soggetti.

A prevederlo è il decreto del Ministero dell’economie e delle finanze del 3 febbraio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio.

Dichiarazione precompilata 2021: gli oneri presenti

A partire dal prossimo 30 aprile, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente la dichiarazione precompilata 2021, periodo d’imposta 2020. La dichiarazione riguarda i redditi percepiti e gli oneri detraibili/deducibili pagati nel 2020. L’Agenzia delle entrate riporta tali dati in quanto sono a sua conoscenza. Si pensi ai redditi riportati nelle certificazioni uniche, agli oneri detraibili comunicati all’Agenzia dagli operatori sanitari, dalla agenzia funebri, dalle università, assicurazioni ecc.

Anno per anno la dichiarazione la precompilata si sta arricchendo di maggiori informazioni.

Sulla base delle disposizioni normative in essere, gli oneri detraibili/deducibili che saranno precaricati nella precompilata possono essere così individuati:

Da quest’anno saranno riportati nella precompilata anche le spese scolastiche.

In via sperimentale, erano già presenti dagli anni precedenti anche le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

Enti del terzo settore: i dati nella precompilata

A prevedere l’inserimento nella precompilata dei dati delle erogazioni liberali effettuate dai contribuente nel corso dell’anno è stato il decreto M.E.F. del 30 gennaio 2018. Erogazioni liberarli che danno diritto a specifiche detrazioni/deduzione d’imposta.

Il decreto, ha previsto, in via sperimentale e facoltativa, per gli anni 2017-2018-2019, l’invio dei dati da parte degli Enti del terzo settore.

Nello specifico, la comunicazione riguarda,

l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Enti del Terzo Settore, quali sono

Ai sensi dell’art. 4 del Codice di riforma del terzo settore, D.Lgs 117/2017, sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

Lo stesso decreto disponeva che, finita la fase sperimentale, sarebbe stato adottato un nuovo decreto per fissare i termini e le modalità di invio dei dati a regime. Da qui è stato adottato il decreto MEF del 3 febbraio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n°39/2021 del 16 febbraio.

Modalità di trasmissione dei dati: per il 2020 l’invio è facoltativo

Entro il 16 marzo prossimo, in via facoltativa, gli Enti del terzo settore possono trasmettere all’Agenzia delle entrate, i dati i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’annone 2020 da persone fisiche. Con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Non vanno inviati i dati di chi si limita a raccogliere le donazioni effettuate da altri soggetti.

Per il 2020, la comunicazione riguarda le erogazioni effettuate nello stesso anno, da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

Invio obbligatorio dalla precompilata 2022

Detto ciò per il 2020, l’invio dei dati sarà obbligatorio:

  1. a partire dai dati relativi all’anno d’imposta  2021,  se  dal bilancio di esercizio  dell’Ente, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o  entrate comunque denominate superiori a un milione di euro
  2. a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022,  se  dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o  entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

La comunicazione riguarda, come detto in premessa, anche le erogazioni liberali restituite nell’anno precedente; in tal caso si dovrà indicare il soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e l’anno nel quale è arrivata l’erogazione rimborsata.

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate.

Invio facoltativo senza sanzioni per il 2021

Considerato che in riferimento ai dati 2020 l’invio è solo facoltativo, non si applicano sanzioni. A meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Per chiudere il cerchio sulla trasmissione dei dati, sarà necessario un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale saranno individuate le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.

Infine, al comma 7 del decreto è precisato che:

a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In tal modo la comunicazione dei dati viene estesa anche a  quest’ultime erogazioni liberali.

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