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Processo tributario telematico: ultime novità in vigore dal 15 maggio (DM 21 aprile 2023)

Non c'è più obbligo di sottoscrizione digitale per i documenti allegati agli atti processuali nel processo tributario telematico.


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di - 18 Maggio 2023

Dal 15 maggio 2023 sono pienamente operative le disposizioni di cui al decreto 21 aprile 2023  del Ministero dell’economia e delle finanze MEF, che modifica le specifiche tecniche previste dal Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (Processo Tributario Telematico PTT).

La novità appena entrata in vigore riguarda i documenti informatici allegati agli atti processuali, infatti, tali documenti potranno essere essere depositati anche senza sottoscrizione digitale. Nei fatti, vengono aggiornate le regole tecnico-operative da osservare per le operazioni di deposito telematico di atti e documenti presso il Sigit, il Sistema informativo della Giustizia tributaria raggiungibile dal portale www.giustiziatributaria.gov.it

Le novità apportate sono frutto delle necessità evidenziate dai partecipanti al Forum italiano sul processo tributario telematico circa la modifica delle specifiche tecniche concernenti l’apposizione della firma digitale sugli allegati agli atti processuali trasmessi tramite il S.I.Gi.T. Il venir meno dell’obbligo di firma digitale non è l’unica novità approvata dal decreto citato. Vediamo nello specifico come cambia il PTT.

Processo tributario telematico: le ultime novità

Cambiano le specifiche tecniche poste alla base delle procedure di  utilizzo degli strumenti informatici nella tipologia processuale digitale.

Infatti, dal 15 maggio è in vigore il decreto 21 aprile, (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2023), con l’aggiornamento delle regole tecnico-operative da osservare per le operazioni di deposito telematico di atti e documenti presso il Sigit, il Sistema informativo della Giustizia tributaria.

Grazie all’intervento, che modifica  l’articolo 10 del Dm 2015, gli allegati agli atti processuali  “possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale”. Specifiche tecniche richieste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel PTT (vedi decreto 23 dicembre 2013 del Mef).

Dunque, non c’è più obbligo di sottoscrizione digitale, tant’è che  l’adempimento diventa facoltativo, riducendo gli oneri a carico di coloro che sono coinvolti in liti tributarie.

Inoltre, per gli atti da depositare con sottoscrizione plurima, è sufficiente che una almeno una delle firme apposte sia valida per considerare positiva la trasmissione.

Cosa cambia nello specifico?

Come ribadito sul portale della giustizia tributaria, l’adeguamento, in particolare, riguarda le firme sugli allegati, che non devono essere più apposte tutte in modo digitale, e i formati ammessi per gli stessi allegati.

In sintesi le novità in vigore dal 15 maggio possono essere così riassunte:

Il sistema del Processo tributario telematico consentirà, inoltre, come specificato sul portale di Giustizia tributaria, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

Si tratta di novità molto importanti che dovrebbero snellire le procedure operative legate al processo tributario telematico.

Indicazioni operative al PTT

Come specificato sul portale del PTT per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico è necessario possedere una firma digitale (CADES/PADES) e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il possesso di tali requisiti è richiesto anche agli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le principali funzioni del PTT e i relativi collegamenti alle istruzioni operative dell’Assistenza Online sono le seguenti:

La pagina con i relativi link di ingresso e tutte le spiegazioni sono raggiungibili da questo link.

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Tags: ABC Fisco