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di Redazione Lavoro e Diritti - 13 Giugno 2023
Cosa succede se si paga l’IMU in ritardo? A quali sanzioni si va incontro ed è possibile fare il ravvedimento? Il 16 giugno e il 16 dicembre generalmente scadono i termini entro il quale effettuare il pagamento della prima o seconda rata IMU ovvero del primo acconto e del saldo. La nuova IMU è il frutto dell’accorpamento tra la vecchia IMU e la TASI e in caso di omesso versamento, ovvero per il pagamento in ritardo è possibile fare il ravvedimento operoso versando il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione per omesso o carente versamento.
Ricordiamo che, nel caso in cui non si proceda neanche al ravvedimento, il comune provvederà, nell’arco di qualche mese, a mandare un avviso di accertamento esecutivo, con sanzione e interessi; se anche l’avviso non verrà pagato, il debito sarà affidato all’agente della riscossione per il recupero, Agenzia delle Entrate – riscossione, ex equitalia per intenderci. Pertanto il metodo più economico è il ravvedimento operoso: la sanzione e gli interessi infatti possono essere versati in misura ridotta a seconda di quando viene effettuato il pagamento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 dicembre.
In questa guida vedremo insieme come regolarizzare gli omessi o carenti versamenti della rata IMU attraverso il ravvedimento operoso, ma prima vediamo in breve cos’è e come funziona la nuova IMU.
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
L’IMU si paga in due rate:
Per il 2023, l’acconto è pari al 50% di quanto versato a titoli di IMU nel 2022.
Fino al 2023 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell’importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 in poi il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
Entro il 28 ottobre i Comuni devono pubblicare sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF:
Il portale di riferimento per trovare le aliquote IMU è questo: www.finanze.gov.it
Gli omessi o carenti versamenti della rata IMU possono essere regolarizzati ricorrendo al ravvedimento operoso, ax art 13 D.lgs 472/1997.
Per regolarizzare i versamenti è necessario versare sia il tributo che gli interessi e la sanzione.
Qual è la sanzione da prendere in riferimento? La sanzione è quella individuata all’art.13 del d.lgs 471/1997.
In particolare si applica la sanzione prevista per i carenti/omessi versamenti d’imposta; è la stessa sanzione applicata per l’IRPEF o per l’IRES.
La sanzione applicata è quella ordinaria del 30% ridotta:
Alle sanzioni ordinarie fin qui individuate, 30%, 15% e 1%, è possibile applicare delle riduzioni a seconda di quando viene effettuato il versamento del tributo.
Infatti, l’omesso o carente versamento della rata IMU può essere ravveduto con in seguenti tipi di ravvedimento:
Con il ravvedimento lungo, la sanzione da versare è pari al 3,75% ossia 1/8 del 30%.
Attenzione però, per i tributi locali, si può ricorrere al ravvedimento solo se:
Attività delle quali, l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Prima dell’intervento del D.L. 124/2019, il saldo Imu anno N poteva essere ravveduto entro il 16 dicembre anno successivo (N+1); alcuni Comuni ammettevano il ravvedimento fino al 31 dicembre anziché al 16.
E’ ammesso il ricorso al ravvedimento oltre l’anno anche per i versamenti IMU. In precedenza tale ravvedimento era riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mentre l’IMU è un tributo locale.
Ad ogni modo, con il ravvedimento oltre l’anno, alla sanzione del 30%, è possibile applicare le seguenti riduzioni:
Contestualmente vanno versati gli interessi e il tributo dovuto; non è ammesso il ricorso al ravvedimento frazionato.
Alla data del 16 giugno, il Sig. X ha omesso di versare la rata Imu per un importo pari a 500 euro.
Ipotizzano che il versamento sarà regolarizzato in data 10 agosto dello stesso anno, sarà necessario versare i seguenti importi:
Il versamento avviene in F24 utilizzando il solo codice tributo previsto per l’IMU; infatti con lo stesso codice tributo si versano sia la sanzione che gli interessi, se dovuti.
Di seguito la tabella dei codici tributo da usare per pagare tramite modello F24 il ravvedimento operoso IMU.
IMU |
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3912 | Imu abitazione principale e pertinenze – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3913 | Imu fabbricati rurali ad uso strumentale – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3914 | Imu terreni – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3915 | Imu terreni – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3916 | Imu aree fabbricabili – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3917 | Imu aree fabbricabili – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3918 | Imu altri fabbricati – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3919 | Imu altri fabbricati – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |