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Rateizzo Agenzia delle Entrate, possibile recuperare dopo una decadenza

Possibilità di rateizzare gli importi dovuti al Fisco dopo decadenza da un altro rateizzo tra il 16/10/2015 e il 1/07/2016, con un nuovo piano di rateazione


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di - 5 Ottobre 2016

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare 41/E del 3 ottobre, con cui fornisce le istruzioni operative per potere accedere ad un nuovo rateizzo per i residui importi dovuti dopo la decadenza da un vecchio piano di rateazione.

I Decreto Legge 113 del 24 giugno convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ha previsto la possibilità per i contribuenti di poter rateizzare con una nuova istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate, vecchi debiti residui nei confronti del Fisco, dovuti in quanto il contribuente è decaduto da un altro piano di rateizzo per non aver pagato regolarmente le rate previste.

Riammissione al Rateizzo Agenzia delle Entrate, chi può accedervi

I contribuenti interessati dalla Circolare sono coloro che, a seguito di un controllo (es. Avviso Bonario dell’Agenzia delle Entrate) hanno scelto il pagamento in forma rateale. Gli stessi tuttavia sono in seguito decaduti dal rateizzo, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive.

Per poter accedere ad un nuovo rateizzo è necessario che il contribuente sia decaduto da un rateizzo tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016, in questo caso è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016 ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 113/2016.

Il primo pagamento della nuova rateazione dovrà essere effettuato tramite F24 entro 60 giorni dalla ricezione di una comunicazione di approvazione dell’Agenzia alla rateazione che indicherà anche l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

Nei dieci giorni successivi al suddetto versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della quietanza di pagamento, in seguito l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale.

Il mancato pagamento di una rata successiva comporterà la decadenza anche dal nuovo piano di ammortamento del debito.

  Agenzia delle Entrate circolare 41/2016 (694,0 KiB, 850 hits)

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Tags: ABC FiscoAgenzia delle Entratetasse