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Ravvedimento operoso errata fatturazione: sì a rivalsa e detrazione

In caso di ravvedimento di errata fatturazione l'azienda ha diritto a rivalsa e detrazione IVA. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia Entrate.


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di - 1 Settembre 2020

L’Agenzia delle entrate con la risposta n° 267 del 21 agosto 2020 ha affrontato il caso del ravvedimento della fatturazione errata e dell’eventuale possibilità di rivalsa e detrazione rispettivamente da parte del cedente e del cessionario.

Ecco in chiaro cosa fare e come funzionano rivalsa e detrazione in caso di ravvedimento operoso per errata fatturazione.

Rettifica della fattura errata con o senza imposta

L’esercente che cede un bene o un servizio deve, se necessario:

  • senza limiti temporali,
  • rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso

una nota di variazione in aumento (art.26 comma 1 DPR 602/1973).

La rettifica può essere dovuta all’indicazione di una base imponibile inferiore a quella effettiva o all’applicazione di un’aliquota Iva errata. Ancora, perché un’operazione è stata ritenuta  esente e non imponibile anche se non vi erano i presupposti.

Da qui può sorgere il dubbio se, emessa la nota di variazione e versate:

sia possibile addebitare all’acquirente l’Iva (diritto di rivalsa) e consentire a quest’ultimo la relativa detrazione.

Diritto alla detrazione Iva: presupposti formali e sostanziali

Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi sorge nel momento in cui l’imposta medesima è esigibile.

L’imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione, individuo ai sensi dell’art.6 del decreto IVa(DPR 633/1972).

L’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva  è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, ossia:

La fattura inoltre deve essere annotata necessariamente nel registro iva degli acquisti.

La detrazione può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Di norma entro il 3o aprile del periodo d’imposta successivo a quello in crisi verificano i citati presupposti.

L’Iva di cui alla fattura annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere scomputa dall’Iva riferita al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione.

Fanno eccezione,  le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno n  le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo n+1.

In tale caso,  l’Iva dell’operazione anno N sarà detraibile nell’anno N+1 o al massiamo nel termine dichiarazione Iva annuale riferita al medesimo anno.

Ravvedimento operoso errata fatturazione: chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione n° 267 del 21 agosto, l’Agenzia delle entrate ha analizzato il  caso del ravvedimento della fattura errata e dell’eventuale possibilità di esercitare la rivalsa e detrazione,  rispettivamente del cedente e del cessionario.

In particolare l’istante, in ravvedimento operoso, ha sanato alcune cessioni rilevanti ai fini Iva, effettuate nel 2019.

Le sanzioni sono quelle individuate dall’art.6 del D.lgs 471/1997.

Detto ciò, l’stante intendeva sapere se:

Di seguito le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Rivalsa in seguito a ravvedimento operoso fatturazione errata

Il cedente deve, senza limiti temporali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso una nota di variazione in aumento, esercitando la rivalsa nei confronti del cessionario/committente.

Addebitando dunque l’Iva all’acquirente/committente.

In particolare, l’istante deve:

  • emettere le note di variazione in aumento dell’Iva secondo le disposizione del citato art.26 ed esercitare, ove le condizioni lo permettano, la rivalsa nei confronti del cessionario;
  • integrare, se già presentata, la dichiarazione annuale relativa al 2019;
  • versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni ravvedute.

Esercizio della detrazione

L’Agenzia delle entrate sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia UE rietine che:

  • al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto,
  • una nota di variazione in aumento,

non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.

Difatti, in assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.

Da quando decorre il termine per l’esercizio della detrazione? 

Il dies a quo per l’esercizio del  diritto alla detrazione:

Alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria rettificata.

Nel caso di specie, per esercitare il diritto alla detrazione il cessionario, società senza identificazione ai fini IVA in Italia , deve nominare un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il cessionario può nominare il rappresentante fiscale successivamente la regolarizzazione dell’operazione originaria da parte dell’istante. Purché, il soggetto non residente non fosse già obbligato ad indentificarsi.

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Tags: ABC FiscoIVA