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di Andrea Amantea - 25 Settembre 2020
Anche i premi di risultato sono considerati redditi da lavoro dipendente e come tali concorrono alla verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfettario.
Le somme percepite dal contribuente quali premi di risultato e quindi tassate con l’aliquota sostitutiva al 10% rilevano nel limite di reddito di lavoro dipendente di euro 30.000, il cui superamento è causa di esclusione dal regime forfettario per imprese e autonomi.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 398 del 23 settembre.
Ai fini dell’accesso e della permanenza al regime forfettario, Legge 190/2014, devono essere rispettati precisi requisiti. Tuttavia al di là dei requisiti richiesti possono essere individuate specifiche cause di esclusione, in presenza delle quali i suddetti requisiti di accesso non devo essere proprio verificati.
La causa di esclusione comporta a monte, l’impossibilità di accedere al regime forfettario.
Possono accedere al forfait, i contribuenti che nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait:
Accanto ai requisiti di accesso sono fissate specificate cause di esclusione.
Leggi anche: Regime forfettario 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui nuovi requisiti
Non possono applicare il regime forfettario coloro che:
Ulteriori cause di esclusioni; sono esclusi altresì dal regime forfettario:
La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Proprio su tale ultima causa di esclusione è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 398 del 23 settembre.
In particolare è stato chiesto all’Agenzia se i premi di risultato conseguiti dal lavoratore dipendente concorrono alla soglia dei 30.000.
Per meglio intenderci ipotizzando un contribuente che nell’anno precedente all’accesso al forfait si trova nelle seguente situazione:
In tale caso il contribuente può accedere al forfetario? Qual è la corretta qualificazione reddituale da dare ai premi di risultato?
I premi di risultato possono si distinguono dalla retribuzione ordinaria:
Difatti si tratta di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente.
I premi di risultato possono essere collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ecc.
Secondo l’Agenzia delle entrate:
rilevano anche i premi di risultato conseguiti dal lavoratore dipendente.
Attenzione alla corretta applicazione del regime di cassa allargato.
In applicazione del regime di cassa, i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno (N+1) concorreranno alla verifica della soglia di 30.000 dell’anno precedente (N).
Cosa succede se il contribuente forfettario e allo steso tempo dipendente, in corso d’anno si accorge di aver già superato il limite di 30.000 €?
In tale caso il contribuente esce dal forfettario dall’anno successivo.
“il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57”.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.
Indicazioni ribadite nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 9/2019.