Un lavoratore che abbia lavorato in un Paese estero dal 2015 a gennaio del 2018, trasferendovi la propria residenza e non cancellandosi dal registro anagrafico italiano, può comunque usufruire del regime fiscale agevolato se fosse rientrato a lavorare in Italia nel 2018.
Ciò vale a condizione che:
- il lavoratore sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2016 e 2017;
- risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con Interpello 497 del 25 novembre 2019. Sempre in tema di “Regime speciale per lavoratori impatriati” l’Amministrazione Finanziaria ha altresì rilasciato, sempre nel mese di novembre, gli Interpelli 492 e 495 (Alleghiamo tutti i testi a fondo pagina).
Regime speciale lavoratori impatriati: cos’è, condizioni e requisiti d’accesso alle agevolazioni
Per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia, vige un regime di tassazione agevolata temporaneo. Tale disciplina è contenuta nell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che ha introdotto appunto il “regime speciale per lavoratori impatriati”.
La norma prevede che il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% dell’ammontare. L’agevolazione, però, come accennato è operativa soltanto nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi quattro anni.
A tal fine, devono sussistere le seguenti condizioni (per i lavoratori autonomi, sono richieste solo le prime due):
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e s’impegnano a permanere nel territorio dello Stato per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano;
- l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- i lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Lavoratori impatriati: quando un lavoratore è residente in Italia?
Un aspetto fondamentale da considerare quando si parla di “agevolazioni lavoratori impatriati” è senza dubbio la residenza. Secondo l’art. 2 del Dpr. 917/1986 (cd. Tuir) sono residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile):
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio;
- hanno la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Novità “Decreto Crescita”
La normativa è stata recentemente oggetto di modifica per mezzo del Dl 34/2019 (“Decreto Crescita), convertito con modificazioni in Legge 58/2019. Le novità legislative, come previsto dall’articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge, si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
Agevolazioni fiscali lavoratori impatriati: risposta Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. 147/2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, stabilisce che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce comunque il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Qualora il periodo d’iscrizione all’Aire risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, trova applicazione il nuovo comma 5-ter dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. La novità legislativa prevede che “i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, possono accedere ai benefici fiscali. A tal fine, occorre avere la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Quindi, la disposizione si applica non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, ma anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.
Allegati
Agenzia delle Entrate: risposta n. 492 del 2019 (171,1 KiB, 787 hits)
Agenzia delle Entrate: risposta n. 495 del 2019 (161,1 KiB, 658 hits)
Agenzia delle Entrate: risposta n. 497 del 2019 (168,6 KiB, 723 hits)