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Incentivi per il rientro dei cervelli: novità della Legge di Bilancio 2021

Si amplia il beneficio fiscale degli incentivi per il rientro dei cervelli. Ecco le novità contenute nella Legge di Bilancio 2021.


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di - 4 Gennaio 2021

Incentivi per il rientro dei cervelli a maglie larghe nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), al co. 50 amplia l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati. In che modo? Ebbene, la misura per il rientro dei cervelli è stata estesa:

Tuttavia, la norma prevede delle condizioni minime d’accesso al regime agevolato, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. Vediamo quindi in dettaglio tutte le novità previste dalla Manovra 2021.

Rientro dei cervelli: la normativa

La normativa sul regime speciale per lavoratori rimpatriati, meglio nota come rientro dei cervelli, è stata introdotta dall’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, poi modificata dall’art. 5 del Decreto Crescita (Dl 34/2019).

L’agevolazione fiscale prevede in sostanza che:

“i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (…), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare”.

Tale agevolazione si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:

Novità Decreto Crescita

Successivamente, il “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione per ulteriori 5 anni del beneficio ai:

Incentivi per il rientro dei cervelli

In entrambi i casi, i redditi negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Diversamente, per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Condizioni e requisiti

Innanzitutto, stabilisce l’art. 1, co. 50 della Legge di Bilancio 2021, l’allungamento a 5 anni esteso dalla manovra ai lavoratori altamente qualificati rientrati prima del 2020, è sottoposto a determinate condizioni. Difatti, il lavoratore:

In particolare, il regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 è applicabile previo versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia.

Versamento al 10%

Un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Ciò vale se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

Versamento al 5%

Un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Ciò vale se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Modalità di esercizio

Infine, si specifica che la definizione delle modalità di esercizio dell’opzione sono demandate ad un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e, dunque, dalla stessa Legge di Bilancio 2021.

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