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di Andrea Amantea - 15 Dicembre 2023
Chi ha presentato il modello 730 entro i termini, ma senza indicare alcun sostituto d’imposta, è ancora in attesa del rimborso 730 ossia del conguaglio IRPEF a credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Il conguaglio sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate entro il mese di dicembre, o all’inizio dell’anno successivo, sul conto corrente del contribuente. Se è stato presentato il 730 precompilato, il conto corrente di accredito sarà quello indicato in fase di invio del modello.
Le tempistiche sono diverse invece se l’importo del credito Irpef è superiore a 4.000 euro. L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione dei redditi che presenta elementi di incoerenza o un rimborso IRPEF maggiore di 4.000 euro, e questo comporta un rallentamento del pagamento del rimborso.
Come accennato sopra, se dalla dichiarazione 730 presentata senza sostituto d’imposta emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato da contribuente tramite il modello F24.
Il rimborso IRPEF a conguaglio arriverà direttamente sul conto corrente se il relativo IBAN è stato comunicato al Fisco.
La comunicazione dell’IBAN può essere fatta:
Il discorso cambia se il contribuente non ha fornito il proprio IBAN. In tale caso, il rimborso erogato nelle seguenti modalità:
A ogni modo, i rimborsi potrebbero subire ritardi laddove, come detto in premessa, l’Agenzia dovesse attivare, se ne ricorrono i presupposti, i controlli preventivi. Si pensi ad esempio ai conguagli superiori a 4.000 euro.
La presentazione del 730 senza sostituto non è legata a una scelta del contribuente. Infatti, al di là delle norme introdotte in tempi di Covid in cui il lavoratore poteva presentare il modello 730 senza indicare il sostituto d’imposta, a regime, se si ha un datore di lavoro, non è possibile scegliere e si deve indicare necessariamente di ricevere i conguagli in busta paga.
Al contrario sono tenuti a presentare il 730 senza sostituto ad esempio i contribuenti che hanno perso il lavoro in corso d’anno e che dunque non hanno più un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli. Stessa cosa dicasi per i lavoratori domestici, quali Colf e badanti. Infatti, in quest’ultimo caso, il “datore di lavoro” privato non agisce quale sostituto d’imposta che effettua i conguagli.
Detto ciò, per chi è tenuto a presentare il 730 senza sostituto c’è da dire che:
In tutte e due le situazioni, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate; se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite F24.
Sull’obbligatorietà del modello senza sostituto, in data 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale con il quale interviene per semplificare e razionalizzare le norme in materia di adempimenti tributari.
Tale decreto, approvato in via preliminare, mette a regime la possibilità di presentare il 730 senza sostituto anche per chi ha un datore di lavoro che può effettuare i conguagli. La norma entrerà in vigore solo dopo la sua approvazione definitiva.