Con il provvedimento del 20 gennaio 2023 e la successiva circolare n° 2/2023, l’Agenzia delle entrate ha dato il via alla regolarizzazione delle violazioni di natura formale: la sanatoria inserita nella Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023 che fa parte dell’ampio intervento di tregua o pace fiscale ascrivibile alla stessa manovra.
In particolare l’Agenzia ha chiarito meglio: l’ambito oggettivo e soggettivo della sanatoria nonché le modalità attraverso le quali è possibile sfruttare la chance offerta dalla Legge di bilancio sulla scia di altri provvedimenti già adottati negli anni precedenti.
Vediamo quali sono i principali aspetti della sanatoria delle irregolarità formali.
Sanatoria irregolarità formali 2023: cos’è e come funziona
La sanatoria delle irregolarità formali, è regolata dai commi da 166 a 173 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Si tratta di una definizione agevolata di quelle irregolarità che non hanno inciso sull’imposta da versare, Irpef, Ires, Irap, ma che comunque rappresentano un ostacolo all’attività di controllo del Fisco.
Nella circolare n° 2/2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato che la sanatoria riguarda quelle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022:
- per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa,
- non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
La sanatoria è aperta a tutti ossia alla generalità dei contribuenti: indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, che hanno commesso violazioni in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersi della regolarizzazione, inoltre, i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Quali sono le sanzioni ammesse alla sanatoria
Partendo dai requisiti sopra analizzati, nella circolare n°2/2023, l’Agenzia delle entrate ha fatto un elenco delle violazioni sanabili.
Rientrano tra le violazioni definibili ammesse alla definizione agevolata:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997) - l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997); - omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997); - la violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997); - ecc.
Al contrario non possono essere sanate, tra le altre, quelle violazioni commesse rispetto ad adempimenti (o comunicazioni) ai quali è subordinata la spettanza di determinate agevolazioni fiscali. E’ il caso della comunicazione da inviare all’Enea nell’ambito delle detrazioni spettanti per lavori finalizzati al risparmio energetico. In tali casi, la strada per la sanatoria è sbarrata, fatta salva, la possibilità di ricorrere alla c.d. remissione in bonis. Nei termini ammessi dallo stesso istituto riparatorio.
Quanto costa la regolarizzazione?
Oltre alla rimozione dell’irregolarità commessa entro il 31 marzo 2024, il contribuente deve pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento dev’essere effettuato in due rate di pari importo. Con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024; è possibile pagare in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.