>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Andrea Amantea - 29 Settembre 2022
Il mese di ottobre è ricco di scadenze fiscali. Si ripetono le usuali scadenze, adempimenti e versamenti, per i sostituti d’imposta nonchè per i titolari di partita iva. Nel mese di ottobre scadranno anche le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2021.
Chi ha rateizzato i versamenti Irpef, contribuenti con o senza partita iva, dovrà pagare la rata in scadenza a ottobre come da piano di rateazione ammesso per legge. Ad ottobre scade anche il termine per presentare il 770/2022, periodo d’imposta 2021, nonché la certificazione unica rispetto a quei redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Ad ottobre, scadenze importanti riguardano anche chi ha alle dipendenze un lavoratore domestico, sia chi intende richiedere l’indennità ISCRO.
Vediamo passo dopo passo quali sono le principali scadenze del mese di ottobre.
Entro il 3 ottobre le parti contraenti di contratti di locazione e affitto non in regime di “cedolare secca”, devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il DL 17/2022, c.d. decreto energia, ha fissato al 15 ottobre la scadenza per comunicare all’Agenzia delle entrate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in riferimento:
La scadenza allungata vale solo i soggetti Ires nonché i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi entro il prossimo 30 novembre.
Entro il 17 ottobre, scadono i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedenti. Il pagamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
Entro la stessa data, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di settembre. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato agosto, 9/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche ad ottobre, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.
Ad ottobre, si ripetono gli adempimenti iva mensili.
Entro il 17 ottobre, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di settembre (F24 con codice tributo 6009). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
Al 17 ottobre, ulteriori scadenze in materia di Iva riguardano il pagamento:
Entro il 25 devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi delle operazioni comunitarie effettuate nel mese precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di acquisto/cessione intracomunitaria di beni o prestazioni di servizi ricevute/rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.
In alcuni casi, la comunicazione può essere trimestrale e non mensile.
Entro il 31 ottobre, i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE.
Entro la stessa data deve essere presentata la dichiarazione Iva OSS del trimestre luglio, agosto, settembre. Come riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione ha cadenza trimestrale:
A ottobre scadono alcune rate dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap riferite al 2021.
In particolare, per i titolari di partita iva, al 17 ottobre scade la 5° rata dell’eventuale rateazione del saldo 2021 e dall’acconto 2022 compresi i contributi oltre il minimale. Si tratta della 4° rata per chi invece ha pagato la prima rata al 22 di agosto.
Tali ultimi soggetti ossia chi ha versato la prima rata al 22 agosto con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interessi, dovranno rispettare complessivamente le seguenti scadenze:
I contribuenti senza partita iva al 31 ottobre pagano la 5° rata dell’eventuale rateazione Irpef del saldo 2021 e dall’acconto 2022. Si tratta della 4° rata per chi invece ha pagato la prima rata al 22 di agosto. I privati ossia chi non ha partita iva, se la prima rata è stata versata al 22 agosto rispettano complessivamente le seguenti scadenze: 22 agosto; 31 agosto; 30 settembre; 31 ottobre; 30 novembre.
Il 25 ottobre scade il termine per presentare all’Agenzia delle entrate il 730 integrativo. Va ricordato che, questo tipo di dichiarazione può essere presentata solo se il contribuente deve fare una correzione a suo favore. Ad esempio, non ha indicato una spesa detraibile oppure ha indicato un credito in misura inferiore rispetto a quella effettivamente spettante.
In caso invece di correzioni di errori commessi a sfavore del Fisco, bisogna presentare un modello Redditi.
Il 31 ottobre scade il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta 770/2022.
Inoltre, entro la stessa data è possibile effettuare la a trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
La scadenza riguarda redditi come da codifica reddituale da indicare nell’apposito quadro della C.U:
L’11 ottobre scade il termine per il pagamento dei contributi per il lavoro domestico riferito a colf e badanti, relativi al trimestre luglio-settembre 2021.
Entro il 31 ottobre, può essere presentata l’ndennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020). La scadenza riguarda gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Facciamo riferimento all’ indennità mensile che varia tra i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente. L’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.
La domanda va presentata all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati.